Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19922 del 12 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno patrimoniale da riduzione della capacitā lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, č un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacitā lavorativa specifica ed č configurabile in presenza di una invaliditā di gravitā tale da non consentire alla vittima la possibilitā di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno puō essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non puō essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invaliditā permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo.

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