(massima n. 1)
Nel giudizio di appello - che non č un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificitā esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deve dunque ritenersi affetta da ultrapetizione una sentenza di appello che prenda in esame una questione non dedotta specificamente dall'appellante, a nulla rilevando che quest'ultimo abbia domandato la riforma della pronuncia per profili diversi, che non presentino attinenza alla questione valutata dal giudice di appello.