(massima n. 1)
Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., implica un giudizio di equitą correttiva o integrativa del giudice di merito, obbligato ad esercitarlo pur senza una specifica richiesta di parte. Tuttavia, tale potere non deve surrogare un mancato assolvimento degli oneri istruttori di parte, ma si applica quando č impossibile determinare esattamente l'ammontare del danno.