Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1968 del 29 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La Corte d'Appello, nel liquidare il danno biologico, deve tenere conto degli aggravamenti accertati durante il processo che determinano una pių alta percentuale di invaliditā permanente rispetto a quella inizialmente stabilita. Il mancato adeguamento della liquidazione alla nuova percentuale di invaliditā accertata costituisce violazione degli articoli 1226 e 2056 c.c.

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