(massima n. 1)
La Corte d'Appello, nel liquidare il danno biologico, deve tenere conto degli aggravamenti accertati durante il processo che determinano una pių alta percentuale di invaliditā permanente rispetto a quella inizialmente stabilita. Il mancato adeguamento della liquidazione alla nuova percentuale di invaliditā accertata costituisce violazione degli articoli 1226 e 2056 c.c.