(massima n. 1)
In caso di danno biologico differenziale, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana (ad esempio, un errore medico), la liquidazione del danno va effettuata in base ai criteri della causalitą giuridica ex art. 1223 cod. civ., sottraendo, dalla percentuale complessiva del danno, la percentuale non imputabile alla condotta colpevole dell'agente.