(massima n. 1)
Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda e prova allegata dal creditore riguardante la sussistenza dei danni causati dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo.