(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno subito dal figlio per l'abbandono di uno dei genitori, la liquidazione equitativa, per non essere arbitraria, presuppone che il giudice di merito indichi i criteri seguiti per determinare l'entitą del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimitą solo ove dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, per il periodo antecedente all'accertamento giudiziale di paternitą, aveva decurtato il danno da abbandono genitoriale, valorizzando il dato, in sé neutro, dell'incertezza della qualitą della relazione parentale, e lo aveva ritenuto insussistente per il periodo successivo).