Cassazione civile Sez. III sentenza n. 33900 del 4 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione del danno da fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennitā che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennitā č erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilitā risarcitoria del terzo autore del fatto illecito; ne consegue che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non giā a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non č soggetta a preclusioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ammesso la documentazione, prodotta solo in appello, attestante l'erogazione al danneggiato dell'indennitā liquidata dall'assicuratore e sottratto il suo importo dall'ammontare del danno risarcibile).

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