(massima n. 1)
Perché il giudice possa procedere alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., č necessario che sia previamente accertata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio. L'impossibilitā di quantificare un danno certamente esistente legittima il ricorso alla stima equitativa, mentre l'incertezza sull'esistenza stessa del danno non consente tale ricorso.