(massima n. 1)
La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successivitā rispetto al danno biologico, non č del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed č, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilitā in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato; la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessitā di una pių articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.