Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9003 del 30 marzo 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", la necessitā di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non č subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennitā assicurativa.

(massima n. 2)

La "compensatio lucri cum damno" opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale.

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