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Articolo 91 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Condanna alle spese

Dispositivo dell'art. 91 Codice di procedura civile

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (1) e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [disp. att. 75, 151 2, 152] (2) (3) (4). Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziariocon nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda(5).

Note

(1) Il criterio della soccombenza contemplato nella norma in esame va riferito all'esito finale della lite. La condanna alle spese consiste in una pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, potendo, tra l'altro, essere pronunciata anche se la parte vittoriosa non ne abbia fatto esplicita richiesta, a meno che non vi sia un'esplicita volontà contraria di quest'ultima.

(2) Con l'abolizione delle tariffe forensi avvenuto con la l. 27/2012 il difensore non è più obbligato ad unire al fascicolo di parte la nota delle spese.
(3) Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere si applica, ai fini della liquidazione delle spese in favore dell'una o dell'altra parte, il principio della c.d. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice deve valutare se la domanda proposta sarebbe stata accolta o rigettata.
(4) Nell'ipotesi di inesatta liquidazione delle spese si potrà ricorrere al rimedio della correzione e non all'impugnazione della sentenza. La correzione ai sensi dell'art. 288 viene operata, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza.
(5) Il governo nell'ottica di favorire il ricorso al nuovo istituto della mediazione ha convertito in legge il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, con L. 17 febbraio 2012, n. 10. nel quale si prevede l'inserimento del presente comma all'interno della norma in esame.

Ratio Legis

La disposizione in esame trova il suo fondamento nel principio di soccombenza, in virtù del quale «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione». Tuttavia, la condanna alle spese non costituisce una sanzione per la parte soccombente ma rappresenta, piuttosto la logica conseguenza della soccombenza stessa.

Brocardi

Victus victori

Spiegazione dell'art. 91 Codice di procedura civile

Con la locuzione “spese” il codice di procedura civile opera un generico ed indistinto riferimento a tutti gli esborsi che, considerati nel loro insieme, rappresentano il costo del processo.
In linea generale, tali oneri, di natura estremamente diversa, possono distinguersi in due diversi tipi:
- esborsi che assumono il carattere di veri tributi (esempio: contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della controversia) o di pagamento di diritti per prestazioni espletate da funzionari statali (cancellieri ed ufficiali giudiziari); si tratta in questo caso di corrispettivo (c.d. costi giudiziali) per la prestazione del servizio giustizia ad opera dell'apparato statuale;
- compensi versati a soggetti privati (c.d. costi stragiudiziali) per attività da questi espletate nel corso o in relazione al processo (ci si riferisce a difensori, consulenti tecnici, custodi).

Nella disciplina delle spese giudiziali vige il principio secondo cui il costo del processo non può farsi gravare sulla parte vittoriosa, altrimenti si verrebbe a ledere la pienezza e l’effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost..
Poiché, però, dell’esito della lite si avrà contezza solo al momento della decisione, sorge la necessità di predisporre un criterio sulla base del quale suddividere tra le parti, in via temporanea, i costi processuali sostenuti sino a quel momento.
E’ questa la ragione per cui la disciplina relativa alle modalità di distribuzione delle spese giudiziali si presenta abbastanza articolata, e viene anche distinta in due diversi momenti del processo, ossia:
  • un regolamento provvisorio, ispirato al principio dell'anticipazione;
  • un regolamento definitivo, improntato al principio della soccombenza.

Nel regolamento provvisorio principio applicabile è quello della anticipazione.
L ‘art. 8 del Testo unico spese di giustizia (D.P.R. 30.05.2002 n. 115), nel quale è stato integralmente trasfuso l’abrogato art. 90 c.p.c. è quello che stabilisce il principio dell'anticipazione, applicabile estensivamente ad ogni tipo di processo (di cognizione o esecuzione, in forma contenziosa o camerale, diretto all'emanazione di provvedimenti cautelari o definitivi); secondo tale principio, fino al momento della decisione definitiva, su ciascuna parte deve farsi gravare il costo degli atti che compie e di quelli che chiede, così come il costo degli altri atti che risulteranno necessari per il processo e che dovranno compiersi in forza di legge o per disposizione del giudice.

Tale meccanismo dell'anticipazione, il quale non può che avere funzione deterrente nei confronti della litigiosità tra privati, risponde all’esigenza di garantire, in via prioritaria e immediata, allo Stato di incassare i costi necessari per rendere il servizio di tutela giurisdizionale, e si fonda sostanzialmente sul criterio dell'interesse processuale: per gli atti ad iniziativa di parte, la spesa non può che farsi gravare sulla parte che compie o chiede l’atto, mentre quando un atto viene disposto dal giudice, si deve considerare l'interesse non alla richiesta, bensì all'esito dell'atto, con riguardo cioè a quale parte abbia reso necessario l'atto stesso.

Sotto il profilo oggettivo, si distinguono le seguenti categorie di atti:
1. atti che compie la parte: vi rientrano gli esborsi per gli atti di parte (dattilografia, fotocopia), bollatura dei documenti prodotti in giudizio o spese per il rilascio degli atti nonché, principalmente, compensi ai difensori e consulenti tecnici di parte;
b) atti che la parte chiede: vi rientrano le spese per gli adempimenti espletati su istanza di una delle parti da soggetti appartenenti all'ufficio giudiziario, e quindi i depositi di cancelleria (ora il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della causa), i diritti degli ufficiali giudiziari, le spese di notifica di atti a richiesta di parte, le indennità di trasferta al cancelliere per atti compiuti fuori dalla sede, i diritti per il rilascio di copie di atti processuali, le spese per l'esibizione in giudizio di documenti di cui la parte richieda l'acquisizione;
c) altri atti necessari al processo: si tratta degli esborsi occorrenti per il compimento di attività disposte di ufficio, quali i compensi per i consulenti tecnici di ufficio, i custodi e gli altri ausiliari del giudice.

In ordine agli atti disposti di ufficio, il giudice può disporre l'anticipazione anche in solido o pro quota tra più parti, e ciò qualora l'interesse faccia capo ad ognuna di esse; la sua valutazione ha carattere discrezionale, è insindacabile e non richiede espressa motivazione.
Per quanto concerne la natura giuridica dell'anticipazione e gli effetti che possono derivare dalla sua violazione, si discute, in particolare, se essa debba qualificarsi come un onere (la cui inosservanza impedisce il compimento dell'atto e ne cagiona la inefficacia o inutilizzabilità), oppure come un obbligo giuridico (il quale non avrà alcuna ripercussione sulla validità dell'attività processuale).

A tal proposito, una chiaro indice di riferimento lo si può rinvenire nell'art. 16, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, il quale stabilisce che l'omesso o insufficiente versamento del contributo unificato determini l'avvio di una procedura di riscossione coattiva dell'importo dovuto, senza incidenze sulle attività processuali.
Da ciò se ne può far discendere che l'anticipazione delle spese concreta un vero e proprio obbligo, il cui inadempimento produce effetti negativi sul patrimonio dell'obbligato, ma non condiziona lo svolgimento del processo.

Passando adesso ad occuparci del regolamento definitivo delle spese, si è visto che per esso vale il principio della soccombenza.
Sarà la parte soccombente tenuta a sopportare in via definitiva le spese da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
Tale regola contribuisce a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito nell’art. 24 cost; infatti, la condanna del soccombente alle spese risponde alla necessità di evitare una diminuzione patrimoniale in danno della parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per vedere riconosciuto un proprio diritto.
Soltanto la parte completamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima quota, al pagamento delle spese, mentre, nell’ipotesi abbastanza frequente di soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice (non sindacabile in sede di legittimità), decidere se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.

Deve dirsi, comunque, che si sono sviluppate significative divergenze interpretative in ordine alla nozione di soccombenza; così, secondo una tesi tutt’ora maggioritaria, soccombente è la parte le cui domande non siano state accolte, pur se per motivi diversi dal merito, o che veda accolte domande od eccezioni sollevate dalla controparte e, più precisamente, la parte:
a) alla quale è stato negato il riconoscimento, in tutto o in parte, della situazione giuridica dedotta;
b) nei confronti della quale è stata dichiarata l'esistenza di una situazione giuridica altrui.
In generale, la soccombenza si concretizzerebbe nella pura e semplice difformità tra la richiesta della parte (risultante da domande e eccezioni e come definitivamente fissata in sede di precisazione delle conclusioni) e il contenuto della pronuncia del giudice.

Secondo altra teoria, definita della c.d. causalità, il fondamento della condanna alle spese risiede nell'antigiuridicità del comportamento preprocessuale della parte; soccombente, dunque, è la parte che, lasciando insoddisfatta una altrui fondata pretesa o azionando una pretesa accertata infondata o, più in generale, con la sua condotta anteriore al giudizio, ha provocato l'insorgere della controversia.
Più di recente, parte della dottrina ha individuato a base della condanna al rimborso delle spese una fattispecie di responsabilità processuale; si afferma che la regola stabilita dall'art. 91 ha carattere tipicamente risarcitorio, in quanto è volta a sanzionare l'abuso dello strumento processuale, ovvero la condotta colposa della parte che violi doveri o obblighi regolanti il singolo atto processuale o l'intero processo.
Di contrario avviso sembra essere la giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che la condanna alle spese processuali non trova il suo fondamento in un credito risarcitorio, e ciò perchè l'esercizio del diritto di difesa non costituisce un comportamento illecito, ma trova la sua ragione nella volontà del legislatore di evitare che le spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa gravino su di essa.

Nei casi in cui, poi, appare difficile individuare una soccombenza in senso tecnico, la giurisprudenza ricorre, nella disciplina delle spese, al criterio dell'interesse della parte destinataria del provvedimento giudiziale; così per i giudizi divisori, sono poste a carico della massa (ovvero sono ripartite tra le parti in ragione della misura delle rispettive quote) le spese di causa per gli atti che servono a condurre il giudizio al termine nel comune interesse dei condividenti, mentre trova applicazione il principio della soccombenza quando sia necessario dirimere una controversia sorta tra i condividenti.

Passiamo adesso ad esaminare quali sono i provvedimenti che possono contenere una condanna alle spese.
In linea generale può dirsi che, stando al contenuto letterale dell’art. 91, la condanna del soccombente alla refusione delle spese deve essere contenuta nella sentenza che chiude il processo davanti al giudice che la emette.
Una interpretazione rigorosamente letterale, però, è apparsa discutibile, in quanto limiterebbe la possibilità di recuperare le spese sofferte soltanto all'esito di un processo di cognizione e con la sentenza che lo definisce.
In giurisprudenza, infatti, è stata elaborata una interpretazione piuttosto elastica di questa norma ed individuate numerose ipotesi derogatrici.
Afferma la Suprema Corte che la statuizione sul riparto delle spese deve essere adottata in ogni pronuncia con cui il giudice, decidendo su posizioni contrapposte, concluda il procedimento o una fase del procedimento innanzi a lui, indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento, dalla forma del provvedimento (sentenza, ordinanza oppure decreto) e dalla attitudine di esso a costituire cosa giudicata in senso formale o sostanziale.
Ciò che si richiede è che i provvedimenti contenenti la condanna alle spese presentino due connotati:
a) la decisorietà su diritti (o altre situazioni giuridiche) in posizione di contrasto;
b) la definitività, cioè la idoneità a concludere il procedimento innanzi al giudice.
In tal modo, l’art. 91 diviene norma di portata generale, applicabile a tutte le tipologie di procedimenti.
In conformità a quanto appena detto, dunque, non possono disporre sulle spese, perchè prive del carattere della definitività:
a) le sentenze non definitive di cui al n. 4 del secondo comma dell'art. 279 del c.p.c. (che decidono parzialmente sul merito oppure risolvono questioni preliminari o pregiudiziali senza definire il giudizio);
b) le sentenze di condanna generica, salve le ipotesi in cui esse assumano natura definitiva, cioè quando l'attore abbia limitato la richiesta alla sola pronuncia sull'an, con riserva di liquidazione in separata sede.

Per quanto riguarda le pronunce sulla competenza, l'abrogazione operata dalla L. 18.6.2009, n. 69 dell'ultimo periodo dell'art. 91, 1° co., che sanciva l'obbligo di statuire sulle spese nella pronuncia che regolava la competenza, non esclude che, in sede di regolamento di competenza, la Corte di Cassazione sia tenuta a liquidare le spese in caso di accoglimento così come di rigetto del ricorso, in quanto entrambe le pronunce decidono su posizioni giuridiche contrastanti e definiscono una fase procedimentale; diverso è il discorso per il caso di regolamento di competenza di ufficio, nel qual caso non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, essendo la relativa liquidazione devoluta alla sentenza che definisce l'intero giudizio (nella procedura incidentale prevista dall'art. 45 del c.p.c., le parti assumono la veste di partecipanti coatti, sicché, in relazione a tale fase, non è ravvisabile una soccombenza).

Per le altre pronunce sulla competenza, il criterio discretivo è sempre quello della definitività, il che comporta che il riparto delle spese accede solo ad una decisione in senso declinatorio, con rimessione della causa al giudice dichiarato competente; analogo principio viene esteso alle decisioni sulla litispendenza, continenza e connessione, nelle quali il giudice è tenuto alla liquidazione solo se dichiari una di tali situazioni, spogliandosi della controversia.

Passando all’esame dei provvedimenti resi in forma diversa dalla sentenza, in forza del criterio della definitività può affermarsi che la pronuncia sulle spese di lite va resa con le ordinanze:
- di convalida di sfratto per morosità o per finita locazione;
- che dichiarano l'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello;
- che dichiarano la inammissibilità del ricorso per cassazione.
Specifiche disposizioni legislative sono dettate per altri tipi di provvedimenti.
Così, ex art. 641 del c.p.c., ultimo comma, il decreto ingiuntivo deve recare anche la condanna al pagamento delle spese di lite in quanto, considerata la eventualità della opposizione, il provvedimento monitorio è di per sé potenzialmente idoneo a definire il giudizio.
Qualora dovesse essere proposta opposizione, poiché quest'ultima e la fase monitoria fanno parte di un unico processo, l'onere delle spese processuali è regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
In particolare, il giudice, nel decidere sulle spese, potrebbe anche scindere i due momenti del procedimento: se viene riconosciuta la illegittimità del decreto ingiuntivo, perché reso in carenza delle condizioni di legge, l'opponente vittorioso sul punto ma soccombente nel merito può essere condannato alle sole spese della fase a cognizione piena; se, al contrario, il giudizio di opposizione si chiude con l'accertamento che la prestazione richiesta dal ricorrente ed oggetto del provvedimento monitorio è soltanto parzialmente dovuta, è legittima la compensazione delle spese dell'intero giudizio).

Particolare attenzione meritano anche le ordinanze anticipatorie introdotte dalla novella della L. 26.11.1990, n. 353, versandosi in tema di provvedimenti (c.d. interinali di condanna) che non pongono termine alla lite.
Al riguardo, la legge prevede che il giudice provveda alla condanna alle spese con l'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter del c.p.c. e con l'ordinanza post-istruttoria ex art. 186 quater del c.p.c..
In questi casi, la statuizione sulle spese (da liquidare in misura globale, cioè con riguardo a tutta l'attività processuale sino a quel momento svolta, e non solo agli esborsi relativi al subprocedimento) si giustifica in ragione della potenziale definitività dell'ordinanza post istruttoria (acquisendo efficacia di sentenza tramite il peculiare meccanismo della rinuncia alla sentenza) e per la sua idoneità a sopravvivere all'estinzione della ordinanza ingiunzione (la disciplina positiva sembra riferire la decisione sulle spese solo alle ordinanze di accoglimento delle istanze ex artt. 186 ter, 186 quater).

In assenza di una espressa indicazione da parte del legislatore, non può contenere statuizione sulle spese l’ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis del c.p.c., la quale, al pari della omologa figura regolata dall'art. 423 del c.p.c., non è atta a definire il giudizio.
Nel caso di provvedimenti emessi in camera di consiglio, la statuizione sulle spese ex art. 91 presuppone un procedimento camerale di natura contenziosa, svolto in contraddittorio, in cui sia configurabile una soccombenza di una parte rispetto all'altra, e da ciò l'esigenza di ristorare il soggetto vittorioso degli oneri sopportati per l'attività processuale svolta.
Per converso, la condanna alle spese va esclusa in tutti i procedimenti camerali non aventi carattere contenzioso (quali quelli relativi a correzione degli errori materiali; decadenza dalla potestà parentale; adozione dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune ex art. 1105 del c.c.).
In tali casi, il rimedio avverso la eventuale pronuncia di statuizione sulle spese, è stato individuato nel ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., assumendo in concreto il provvedimento in discorso carattere decisorio e definitivo.

La norma in esame, nello stabilire che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente” configura una vera e propria regola di competenza (di natura funzionale): proposta domanda giudiziale, il giudice innanzi al quale si radica la controversia deve provvedere sulle spese.
Da tale nesso di interdipendenza tra la statuizione in punto spese e la decisione sul merito della causa, derivano significative incidenze dal punto di vista processuale, ovvero:
  1. il giudice ha l'obbligo di pronunciare di ufficio sulle spese, senza necessità di un'apposita istanza della parte vincitrice (la condanna alle spese è conseguenza dovuta dell'accoglimento o del rigetto della domanda).
L'eventuale omissione della pronuncia sulle spese non configura un errore materiale, ma un vizio della decisione da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  1. il diritto alla refusione delle spese di lite non può essere oggetto di un autonomo e separato giudizio, ma deve essere necessariamente tutelato nell'ambito del processo dal quale i medesimi esborsi traggono origine; una deroga a tale principio ricorre soltanto nell'ipotesi di pronuncia sulla controversia resa da giudice straniero, nel qual caso è proponibile innanzi il giudice italiano la domanda di liquidazione delle relative spese, oggetto da parte del giudice straniero di una condanna generica in ossequio alle regole processuali di quell'ordinamento.

In conseguenza della accessorietà del capo della decisione relativo alle spese rispetto a quello che definisce il merito della lite, per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha attribuito efficacia provvisoriamente esecutiva alla condanna alle spese conseguente ad una decisione principale di natura condannatoria.
In contrario si è posta la dottrina maggioritaria, favorevole alla tesi secondo cui ogni sentenza di condanna, anche alla sola refusione delle spese di lite, pur se dipendente da decisioni di natura diversa, cioè non condannatoria (costitutive o dichiarative) sia provvisoriamente esecutiva ex lege fin dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato.
Da ultimo si è consolidato nella Suprema Corte l'indirizzo ermeneutico che, valorizzando la portata innovativa della novella dell'art. 282 c.p.c., afferma la immediata ed automatica efficacia esecutiva di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria, tra cui anche il capo recante la condanna alle spese processuali, ancorché accessorio a sentenze di accoglimento di azioni non di condanna oppure di rigetto di qualsiasi tipo di azione.

La statuizione sulle spese, anche se avente carattere accessorio e dipendente, costituisce comunque capo autonomo della sentenza, distinto dai capi principali; in quanto tale può formare oggetto, oltre che di impugnazione congiunta, anche di impugnazione in via autonoma e separata; va tuttavia precisato che il gravame della sola pronuncia sulle spese non ha riflessi sugli altri capi della sentenza non impugnati.
Inoltre, in quanto accessoria, la pronuncia sulle spese deve essere impugnata con lo stesso mezzo previsto per la sentenza nella quale è contenuta; unica eccezione si ha nell'ipotesi in cui la statuizione sulle spese acceda ad una pronuncia declinatoria di competenza.
In questo caso, infatti, se si intende contestare la sola decisione sulle spese, va proposta, sia dalla parte soccombente che dalla parte vittoriosa sulla questione di competenza, impugnazione nei modi ordinari, e non regolamento necessario di competenza.

Il provvedimento di condanna deve avere ad oggetto soltanto le spese ripetibili ed effettivamente sopportate dalla parte.
In linea generale, sono ritenute ripetibili le spese:
- relative ad atti funzionali all'attività difensiva;
- quelle versate all'erario per imposta di registro per atti prodotti in giudizio e soggetti ad imposta in caso d'uso, escluse le spese per atti da registrarsi in termine fisso (l'imposta di registro relativa alla sentenza rientra tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova, quindi, causa immediata nella controversia);
- le spese successive all'emissione della sentenza, per la sua registrazione e trascrizione;
- le spese per gli accessori fiscali al difensore (Iva e contributo cassa avvocati);
- il rimborso forfetario per spese generali stabilito in misura percentuale sull'importo di diritti ed onorari.

Qualora, poi, la parte sia stata ammessa al gratuito patrocinio, ricorrendone i presupposti di legge, le spese che l'assistito sia condannato a pagare alla controparte risultata vittoriosa non sono a carico dello Stato, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese.

Determinata la soccombenza, unitamente alla condanna del soccombente, il giudice deve anche quantificare gli importi da rimborsare alla parte vittoriosa (una condanna senza liquidazione integra un vizio di omessa pronuncia, deducibile con le impugnazioni ordinarie e non con la procedura di correzione degli errori materiali).
Il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, dunque, le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese.

Nella determinazione delle spese processuali (in senso comprensivo di diritti ed onorari) poste a carico della parte soccombente, il giudice non può che fare riferimento all'epoca di adozione del provvedimento.
In relazione ai momenti successivi alla pronuncia, ferma la individuazione del soggetto obbligato al rimborso in virtù della statuizione giudiziale, il compito di liquidare le spese viene assegnato ad altri soggetti appartenenti all'ufficio giudiziario, proprio perché trattasi di esborsi correlati ad adempimenti da loro espletati su istanza di parte.
In particolare, il 2° co. della norma stabilisce che, con note in margine agli atti stessi, il cancelliere liquida le spese della sentenza (es. spese per apposizione della formula esecutiva, per il rilascio delle copie) e l'ufficiale giudiziario liquida le spese della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto.
La ratio della disposizione si ravvisa nella esigenza di evitare, per la quantificazione di tali spese, la necessità di un altro provvedimento giurisdizionale.
Qualora dovessero sorgere contestazioni sulle liquidazioni operate dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario, è fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudicante (precisamente il capo dell'ufficio) nelle forme dei procedimenti per la correzione degli errori materiali.

Integrando il contenuto precettivo del 1° co. dell'art. 91, la L. 18.6.2009, n. 69 ha inserito una ulteriore deroga al principio della soccombenza, con la previsione, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, della condanna della parte che abbia senza giustificato motivo rifiutato la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta stessa, salvo il disposto del 2° co. dell'art. 92 del c.p.c..

Più precisamente, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta; qualora, invece, il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda solo parzialmente al contenuto della proposta, il giudice, a condizione che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può comunque escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui il mediatore medesimo si sia avvalso.

Si configura pertanto una peculiare ipotesi di condanna alla refusione delle spese pronunciata in danno della parte vittoriosa, che si aggiunge a quella già prevista dal 1° co. dell'art. 92 (condanna alle spese per trasgressione al dovere di lealtà e probità); trattasi di fattispecie eccezionale, e quindi da interpretare in maniera rigorosa e non estensiva.

Massime relative all'art. 91 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1123/2022

Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/08/2020).

Cass. civ. n. 651/2022

L'omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al "decisum". Infatti, gli artt. 91 -98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali.(Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata che, nell'accogliere integralmente la domanda di annullamento del decreto di espulsione, aveva omesso ogni statuizione sulle spese di lite). (Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CHIETI, 15/07/2020).

Cass. civ. n. 28309/2020

In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/09/2016).

Cass. civ. n. 16512/2020

In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini del'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/05/2018).

Cass. civ. n. 11068/2020

La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/01/2014).

Cass. civ. n. 10343/2020

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi. (Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 19/03/2019).

Cass. civ. n. 1269/2020

In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 20/11/2017).

Cass. civ. n. 1005/2020

In sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/12/2017).

Cass. civ. n. 32394/2019

La liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.

Cass. civ. n. 31889/2019

In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 31030/2019

All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonchè in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'"id quod plerumque accidit".

Cass. civ. n. 30732/2019

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale non è compresa né nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali né nella nota spese e, ove venga formulata per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova.

Cass. civ. n. 30393/2019

In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, quando la chiamata viene dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta, il chiamante va condannato al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, alla luce del principio generale di soccombenza, applicabile anche allo specifico rapporto processuale esistente tra dette parti.

Cass. civ. n. 29420/2019

In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.

Cass. civ. n. 29212/2019

In tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1, ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione di stabilire i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al professionista l'unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto e fissare, così, l'oggetto principale dell'obbligazione del proprio cliente.

Cass. civ. n. 23798/2019

In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio.

Cass. civ. n. 23123/2019

Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.

Cass. civ. n. 17057/2019

In tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore.

Cass. civ. n. 15817/2019

La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c.

Cass. civ. n. 10755/2019

n tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell'azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch'esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti.

Cass. civ. n. 8399/2019

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario dovuto per la presenza di più parti e ciò anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione.

Cass. civ. n. 5798/2019

In tema di liquidazione delle spese di lite, essendo le spese e le spettanze procuratorie stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce, la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, riscontrando la ricorrenza effettiva delle prestazioni e la rispondenza di queste agli importi tariffari, cosi da non lasciare margine di discrezionalita; per gli onorari, invece, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni, in rapporto alla natura e al valore della causa, con alcuni correttivi, entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso.

Cass. civ. n. 30840/2018

Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva.

Cass. civ. n. 28417/2018

In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".

Cass. civ. n. 25680/2018

Le spese di registrazione della sentenza, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra le spese di lite, senza che nella provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo.

Cass. civ. n. 25047/2018

In tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. poiché quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e quella soccombente.

Cass. civ. n. 22257/2018

Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art. 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione ai sensi dell'art. 353 c.p.c..

Cass. civ. n. 21613/2018

In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva considerato di valore indeterminabile la causa relativa all'impugnazione di una sentenza per violazione del contraddittorio determinata dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo).

Cass. civ. n. 19482/2018

In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione).

Cass. civ. n. 13767/2018

In tema di regolamento delle spese di lite, nella vigenza del regime giuridico introdotto con la novella dell'art. 92 c.p.c. recata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 263 del 2005, l'espressa motivazione della compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell'idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia. Ne consegue che la radicale incoerenza tra la giustificazione esplicita dei "giusti motivi" posti a base della compensazione, nella specie dovuta alla peculiarità e controvertibilità delle questioni oggetto del contendere, e le ragioni del di rigetto della domanda, derivante da accertato difetto di allegazione e prova costituiscono violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Cass. civ. n. 13693/2018

Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.

Cass. civ. n. 13498/2018

Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.

Cass. civ. n. 11601/2018

In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.

Cass. civ. n. 30658/2017

In tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, sulla regola generale dell'art. 2033 c.c. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta, gli interessi sulle somme delle quali il giudice abbia disposto la restituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giudizio erogate alla parte allora vittoriosa, sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso.

Cass. civ. n. 30286/2017

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

Cass. civ. n. 29145/2017

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, fissato dall'art. 91, comma 4, c.p.c., vale solo per il primo grado di giudizio celebrato davanti al giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa, ma non per l'appello e ciò a prescindere dal fatto se si tratti di appello puro e semplice o a motivi vincolati.

Cass. civ. n. 27758/2017

In materia di liquidazione dei compensi al c.t.u., poiché tanto il provvedimento di anticipazione quanto quello di liquidazione finale emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui questi è nominato, la parte che ha anticipato il compenso non può promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme ad essa spettanti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede, eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitarne la restituzione dalle altre parti.

Cass. civ. n. 22991/2017

In tema di liquidazione delle spese processuali, ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942.

Cass. civ. n. 19613/2017

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.

Cass. civ. n. 18905/2017

In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci.

Cass. civ. n. 17393/2017

Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.

Cass. civ. n. 16990/2017

Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità per tardività della domanda avente ad oggetto le spese stragiudiziali, formulata, per la prima volta, nella memoria ex art. 180 del r.d. n. 1775 del 1933, in quanto introduttiva di nuovi temi d'indagine nel giudizio dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche).

Cass. civ. n. 7010/2017

Nel processo a cognizione ordinaria, il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, comma 1, c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia.

Cass. civ. n. 4187/2017

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato.

Cass. civ. n. 2386/2017

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.

Cass. civ. n. 1666/2017

Ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione.

Cass. civ. n. 21205/2016

In tema di spese processuali, i nuovi parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.In tali casi, pertanto, è dovuto al difensore anticipatario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto, il rimborso forfettario per spese generali, pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione.

Cass. civ. n. 20604/2015

In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942.

Cass. civ. n. 20289/2015

In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale il professionista ricorrente riconosceva che non erano stati violati i minimi tariffari, ma lamentava che le sue prestazioni professionali non erano state adeguatamente valutate).

Cass. civ. n. 18828/2015

Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione "ex lege" gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta.

Cass. civ. n. 17215/2015

In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.

Cass. civ. n. 17046/2015

Il rimborso delle spese generali (nella specie, richiesto ai sensi dell' art. 14 della tariffa professionale, approvata con d.m. n. 127 del 2004), spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione "ex lege", dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura del dieci per cento, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza.

Cass. civ. n. 14691/2015

In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, agli effetti dell'art. 6 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 (nella specie, "ratione temporis" applicabile), Ia domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con Ia domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente a quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché Ia proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile.

Cass. civ. n. 11591/2015

Ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, costituisce valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, lo stabilire se l'opera difensiva sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche.

Cass. civ. n. 300/2015

In materia di regolazione delle spese giudiziali, in caso di appello proposto dalla parte vittoriosa in primo grado nei confronti della parte soccombente, senza che sia avanzate specifiche censure alla sentenza di primo grado che riguardino la posizione di quest'ultima, è conforme all'art. 91 cod. proc. civ. la sentenza che condanni l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato, poiché il gravame proposto nei confronti di quest'ultimo va considerato inammissibile per carenza di interesse. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato "in parte qua" la decisione con cui il giudice di merito aveva condannato la parte appellante a rifondere le spese sostenute nel secondo grado di giudizio da uno degli appellati, posto che il gravame non conteneva doglianze concernenti la posizione di costui, né aveva ad oggetto domande che lo riguardassero e rispetto alle quali potesse essere considerato soccombente).

Cass. civ. n. 22983/2014

Il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio "in iudicando" e, pertanto, per l'ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un'ammissibile indagine sugli atti di causa

Cass. civ. n. 18503/2014

In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito.

Cass. civ. n. 16434/2014

La condanna al pagamento delle spese processuali comprende anche le spese conseguenti alla sentenza di primo grado - la quale, pertanto, costituisce titolo esecutivo non soltanto per le somme liquidate, ma anche per le spese successive e necessarie per la realizzazione della volontà in essa espressa - per cui esse devono essere liquidate dal giudice di prime cure o, in mancanza, da quello di appello.

Cass. civ. n. 10332/2014

In tema di spese processuali, è ammissibile la condanna alle spese nei confronti di chi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto pur senza essere investito del relativo potere, ma non anche la condanna dei difensori, non assumendo essi veste di parte.

Cass. civ. n. 9556/2014

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione.

Cass. civ. n. 1633/2014

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente insieme al dante causa, non può essere condannato per le spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali.

Cass. civ. n. 1346/2013

Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l'accertamento dell'insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto.

Cass. civ. n. 21320/2012

In tema di compensi di avvocato, il criterio della parcella unica, che esclude la possibilità di moltiplicare le liquidazioni (salva la possibilità di aumento) in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale (nella specie, tre controricorrenti difesi dal medesimo difensore, il quale aveva presentato tre distinti controricorsi di uguale contenuto), deve essere utilizzato anche dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, tenuto conto che l'art. 4, quarto comma, del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, espressamente stabilisce che, in tale situazione, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio.

Cass. civ. n. 17405/2012

In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.

Cass. civ. n. 15656/2012

Il valore di una causa in tema di pensione d'invalidità (o di diritto alla rendita INAIL per i superstiti), al fine di stabilire gli onorari (e i diritti) spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa. (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 7431/2012

Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.

Cass. civ. n. 3023/2012

Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo la condanna essere emessa, a carico del soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche d'ufficio e pure se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., ma il giudice non è onerato, in tal caso, dell'indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione.

Cass. civ. n. 2730/2012

In tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta.

Cass. civ. n. 1805/2012

L'art. 6, comma 2, della tariffa forense allegata al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, secondo cui, in sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, "può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile", comporta l'applicazione di tutte le regole processuali, ivi comprese quelle di cui agli artt. 10 e 14 c.p.c. per la determinazione del valore delle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, attribuendo al giudice, qualora venga ravvisata una manifesta sproporzione tra il "petitum" della domanda e l'effettivo valore della controversia, un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, dovendo egli comunque giungere a determinare il valore economico della causa (superiore o inferiore che sia rispetto a quello dichiarato o desumibile dai criteri anzidetti), così da instaurare il necessario confronto comparativo tra entità economiche omogenee, giacchè un tale confronto non può aversi tra il valore determinato (o determinabile) della domanda in forza dei criteri codicistici citati e il valore incerto e non determinabile degli interessi vantati dalla parte processuale convenuta.

Cass. civ. n. 1191/2012

Allorquando il giudice declina la propria competenza per valore, a favore di quella del giudice di competenza per valore superiore, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente e, nella conseguente liquidazione, deve essere attribuito alla controversia, a questi soli fini esaminata, il valore massimo della competenza del giudice che declina la competenza, ai sensi del d.m. 8 aprile 2004, n. 127.

Cass. civ. n. 25553/2011

A norma dell'art. 6, d.m. 8 aprile 2004, n. 127, in caso di rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".

In tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile è applicabile anche nel caso in cui questo valore, da accertarsi in corso di causa, sia rimasto non determinato in conseguenza dell'accoglimento di un'eccezione preliminare di merito, quale l'eccezione di prescrizione.

Cass. civ. n. 24890/2011

In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese.

Cass. civ. n. 24644/2011

Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima.

Cass. civ. n. 19880/2011

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi, ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole.

Cass. civ. n. 17432/2011

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Principio enunciato in riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione compiuta dal giudice di rinvio).

Cass. civ. n. 15198/2011

Le spese di custodia ed il compenso al custode giudiziario rientrano tra le spese di lite e devono essere poste a carico della parte soccombente, anche d'ufficio ed in mancanza di apposita istanza della parte vittoriosa.

Cass. civ. n. 14542/2011

La liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini.

Cass. civ. n. 7293/2011

In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata.

A norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.

Cass. civ. n. 2148/2011

Il valore di una causa in tema di pensione d'invalidità (o di diritto alla rendita INAIL per i superstiti), al fine di stabilire gli onorari (e i diritti) spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa.

Cass. civ. n. 564/2011

In materia di spese giudiziali, il giudice d'appello, ove sia stato investito della cognizione del relativo capo di sentenza, può applicare d'ufficio, senza che ciò comporti una violazione del giudicato o del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tutte le norme di legge che ne regolano la liquidazione, tra le quali va compresa la disposizione di cui all'art. 60, r.d.l. n. 1578 del 1933, che espressamente consente al giudice di ridurre, con decisione motivata, il diritto del difensore all'onorario al di sotto dei minimi tariffari quando la causa risulti di "facile trattazione".

Cass. civ. n. 25132/2010

In tema di spese processuali, è vittoriosa la parte che, dopo essere stata condannata in primo grado al risarcimento integrale del danno da fatto illecito, ottenga in appello il riconoscimento di un concorso di colpa, a carico del danneggiato; ne consegue che, in tal caso, il giudice del gravame non può, neppure in parte, condannare l'appellante a rimborsare le spese del secondo grado all'appellato, il quale ha dato causa al prolungarsi del processo, opponendo all'impugnazione una resistenza rivelatasi ingiustificata, ma può, eventualmente, compensare, in tutto o in parte, tali spese, qualora ne ravvisi i giusti motivi.

Cass. civ. n. 18624/2010

In tema di onorari di avvocato, il criterio della parcella unica - secondo cui, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della tariffa forense approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone, aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci - deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale, in base al principio generale secondo cui il soccombente non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di quanto questa debba al difensore, in relazione all'attività concretamente svolta.

Cass. civ. n. 11358/2010

Qualora, a seguito della notifica dell'atto di citazione, il convenuto provveda spontaneamente a pagare l'intera sorte richiesta e il giudizio prosegua esclusivamente per la liquidazione delle spese legali, il giudice è ugualmente tenuto ad accertare gli elementi costitutivi ed i requisiti generali di fondatezza della domanda, al fine di verificare l'esistenza del presupposto per la condanna alle spese costituito dalla soccombenza della parte, non potendo il pagamento in via cautelativa essere equiparato all'indiscusso riconoscimento delle ragioni dell'avversario.

Cass. civ. n. 9633/2010

In base all'art. 2 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell'avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, mentre l'art. 61, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede espressamente la possibilità che venga richiesto al cliente un onorario maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata alle spese; ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo.

Cass. civ. n. 8363/2010

In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terso chiamato comporta l'applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella fattispecie, il diritto dell'assicurato-convenuto nei confronti dell'assicuratore-terzo chiamato era prescritto).

Cass. civ. n. 7625/2010

In base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia: è pertanto legittima la condanna alle spese della parte che si sia costituita e abbia svolto la conseguente attività processuale malgrado la sopravvenuta perdita della "legitimatio ad processum", non potendosi la stessa, in base a quest'ultima circostanza e senza che la stessa sia stata rappresentata alla parte avversa, considerare estranea alle spese che, anche con la sua resistenza, abbia causato all'altra parte, ove questa risulti vittoriosa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la condanna alle spese pronunciata nei confronti di un genitore, convenuto in riconvenzionale nella qualità di legale rappresentante del figlio minore, il quale, a seguito del rigetto della domanda riconvenzionale in primo grado, si era costituito in appello unitamente al figlio, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado, resistendo all'impugnazione della controparte).

Cass. civ. n. 3824/2010

Con riguardo ai procedimenti in cui è parte, l'ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell'attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico.

Cass. civ. n. 949/2010

In tema di onorari di avvocato, e con riferimento alla liquidazione a carico della parte soccombente nel giudizio si applica l'art. 4, della legge 13 giugno 1942 n. 794 che, integrando la previsione contenuta nel r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, consente la riduzione sino alla metà dei minimi degli onorari nelle cause di particolare semplicità senza l'esibizione del parere del Consiglio dell'Ordine, prevista, invece, per la liquidazione delle spese a carico del cliente.

Cass. civ. n. 28299/2009

Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio; ne consegue che il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio i decreti con i quali il giudice, dopo aver definito il giudizio, ha liquidato i compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio, individuando anche la parte tenuta al pagamento e, in un secondo momento, ha modificato altresì, in violazione peraltro del principio del contraddittorio, la parte a carico della quale erano stati posti i predetti compensi).

Cass. civ. n. 22287/2009

L'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali non può essere accolta se con essa non vengono specificate le singole voci che la parte assume come alla stessa spettanti e non riconosciute, non essendo il giudice del gravame vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitative formulate dalla medesima parte impugnante in difetto della individuazione degli specifici errori che essa attribuisce al giudice come commessi nella decisione impugnata.

Cass. civ. n. 19419/2009

In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d'appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi sulla tariffa applicabile, nonché sui criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari. Il potere-dovere del giudice d'appello presuppone, comunque, che qualora la censura riguardi la violazione dei minimi tariffari, la parte indichi gli importi nonché le singole voci riportate nella nota spese, non potendosi desumere tali dati da memorie illustrative successive, tenuto conto che tale onere dell'appellante vale a configurare l'ambito del "devolutum" in base ad una mera allegazione di merito, secondo la funzione propria del giudizio di appello.

Cass. civ. n. 19089/2009

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario (nella specie a norma dell'art. 5, comma quarto, della tariffa professionale approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585), in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione.

Cass. civ. n. 18233/2009

Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art. 10 c.p.c.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza, che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire. (In applicazione di questo principio la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva liquidato gli onorari dovuti per prestazioni professionali in secondo grado sulla base del valore indeterminabile riconoscibile ad una controversia ristretta alla sola questione di giurisdizione, ritenendo irrilevante che la parte soccombente avesse reiterato, in via subordinata, la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, all'unico scopo di non incorrere in preclusioni).

Cass. civ. n. 16149/2009

In tema di liquidazione delle spese processuali, la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l'onere di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, dovendosi escludere che tali indicazioni possano essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione è solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate.

Cass. civ. n. 27804/2008

L'art. 60, comma 5, del R.D. n. 1578 del 1933 consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale ovvero all'aggiunta dell'elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni. Né potrebbe sostenersi che il menzionato obbligo di motivazione sia venuto meno per effetto della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 794 del 1942 che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà; tale disposizione, invero, integra la previsione contenuta nell'art. 60, quinto comma, del R.D.L. n. 1758 del 1933, indicando il limite massimo della riduzione degli onorari e, dunque, presuppone che questa sia motivata.

Cass. civ. n. 19456/2008

La soccombenza, costituendo un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, prescinde dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi. (Nella specie dichiarando d'ufficio inammissibile l'appello perché proposto oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c.).

Cass. civ. n. 18173/2008

Il rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito.

Cass. civ. n. 6338/2008

In tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l'ammontare separatamente; ne consegue l'illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.

Cass. civ. n. 406/2008

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi.

Cass. civ. n. 24757/2007

La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, costituendo una siffatta pronuncia esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di merito, secondo un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, il giudice di primo grado, a fronte di domanda risarcitoria proposta nei confronti di un'amministrazione comunale e della conseguente domanda di manleva avanzata dal Comune convenuto, aveva condannato al risarcimento del danno soltanto il chiamato in garanzia; il giudice del gravame, in accoglimento dell'appello incidentale dell'attore per ottenere la condanna solidale del Comune al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, aveva però condannato il Comune al pagamento delle sole spese di secondo grado; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza d'appello per mancata pronuncia sulle spese relative al primo grado di giudizio).

Cass. civ. n. 22106/2007

La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.

Cass. civ. n. 21267/2007

Nell'ipotesi di trasferimento dell'azione civile nel processo penale, per effetto della costituzione di parte civile, la competenza a provvedere sulle spese del procedimento civile estinto spetta inderogabilmente al giudice penale.

Cass. civ. n. 19014/2007

Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice del merito che, all'esito di un ulteriore giudizio di rinvio, aveva tenuto conto, nella determinazione delle spese di lite, del valore della controversia in base al disputatum e al decisum come evolutisi nel corso dell'intero processo e, pertanto, pretermettendo il valore iniziale della controversia, aveva considerato, per la liquidazione delle spese del primo giudizio di rinvio, che questo era stato circoscritto alla sola pretesa del riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla prestazione previdenziale già corrisposta all'assicurata, mentre, in riferimento ai successivi giudizi, di cassazione e di rinvio, aveva considerato che l'oggetto della controversia riguardava esclusivamente le spese di lite contestate).

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa.

Cass. civ. n. 12963/2007

Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia.

Si configura la violazione del precetto di cui all'art. 91 c.p.c. – che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 c.p.c. – ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza di appello impugnata nella parte in cui aveva lasciato ferma la condanna alle spese del giudizio di primo grado conseguente all'accoglimento di una domanda di manleva, poi respinta in secondo grado).

Cass. civ. n. 5318/2007

La liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe. Tuttavia non è ammissibile, per carenza di interesse, censurare tale liquidazione ove non sia stato specificamente comprovato che la liquidazione globale arreca un pregiudizio alla parte vittoriosa, in quanto attributiva di una somma inferiore ai minimi inderogabili, essendo quindi irrilevante la mera allegazione della violazione dei criteri per la liquidazione delle spese.

Cass. civ. n. 4823/2007

Ove la sentenza impugnata consti di due distinti capi – nella specie, spettanza dell'integrazione al minimo di una pensione e cristallizzazione della doppia integrazione –, il giudice di primo grado abbia provveduto unitariamente ed indistintamente sulle spese, e quello d'appello abbia riformato uno solo dei due capi, il potere, spettante a quest'ultimo, di statuire sulle spese, deve tener conto della soccombenza soltanto parziale dell'appellato, relativa al solo capo riformato.

Cass. civ. n. 3651/2007

La parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l'eventuale violazione della suddetta tariffa integra un'ipotesi di error in iudicando e non in procedendo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha dichiarato l'inammissibilità per genericità della censura del ricorrente inerente la determinazione dell'importo delle spese liquidate, risultando esposto in ricorso solo il risultato finale della liquidazione di dette spese, così rimanendo impedito alla Corte di legittimità di accertare la sussistenza o meno della denunciata violazione della legge relativa all'inderogabilità dei massimi previsti dalla tariffa professionale degli avvocati per onorari e diritti in vigore all'atto dell'esecuzione della prestazione professionale).

Cass. civ. n. 3372/2007

In tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Cass. civ. n. 1405/2007

La condanna al pagamento delle spese giudiziali espressa in lire anziché in euro non comporta la nullità della sentenza, e l'importo indicato può essere convertito in euro con la procedura prevista per la correzione dell'errore materiale. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 21932/2006

In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d'appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi della tariffa applicabile, nonché dei criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari.

Cass. civ. n. 15557/2006

Il giudice d'appello, che è giudice del merito, è tenuto a sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado, anche d'ufficio, ove riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in quanto il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, ed inoltre (in caso di conferma) quando il relativo capo della decisione di prime cure abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Cass. civ. n. 14742/2006

L'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell'amministratore di condominio, tant'è vero che mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all'art. 1129 c.c.-, avendo sostanzialmente natura cautelare e tale da non pregiudicare il diritto dell'amministratore-non è ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà, è impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 9049/2006

Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dall'attività della parte rimasta soccombente ma derivante dagli eventuali errori in cui può incorrere il giudice nei vari gradi o nelle diverse fasi del processo, come nel caso di quelle che vengono sopportate da coloro che sono chiamati a partecipare al giudizio quali terzi evocati per ordine del giudice, ancorché rivelatosi successivamente ingiustificato: solo in tal modo, infatti, rimane efficacemente salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono, anche se ingiustamente, chiamate in giudizio.

Cass. civ. n. 2605/2006

In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, mentre la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese relative ad una consulenza di parte, in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa.

Cass. civ. n. 1763/2006

In materia di liquidazione degli onorari degli avvocati, il giudice è tenuto al rispetto dei minimi e massimi prescritti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore dalla causa, che deve essere determinato correttamente, senza che possa farsi riferimento, in caso di omesso deposito della nota spese da parte del difensore della parte vittoriosa, alle indicazioni contenute in quella depositata dal difensore della parte soccombente, le quali non valgono a giustificare una erronea individuazione di detto valore.

Cass. civ. n. 24757/2005

Qualora il difensore abbia assistito in giudizio una pluralità di parti deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche;in tal caso soltanto è consentita una distinta liquidazione per ciascuna delle parti.

Cass. civ. n. 293/2005

Nel procedimento per il riassetto contabile o amministrativo della società per azioni previsto dall'art. 2409, c.c., la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che – partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società – le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, nè collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, ma non può avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano a carico dei soci denuncianti.

Cass. civ. n. 20335/2004

La parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che esse hanno sostenuto a cagione del processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, il che si verifica quando l'attore, come fatti costitutivi di un medesimo evento dannoso, ed in funzione di un'unica domanda di risarcimento dei danni, deduca, in via alternativa o solidale, comportamenti illeciti di soggetti diversi ; in questo caso, la partecipazione al giudizio del soggetto la cui responsabilità viene esclusa trova comunque causa nella vocatio in ius operata dall'attore, cui viene legittimamente riferita la situazione di soccombenza.

Cass. civ. n. 17674/2004

In tema di sanzioni amministrative e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, nel giudizio di opposizione all'applicazione delle sanzioni, si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota. (In applicazione di tale principio, la Corte, decidendo nel merito la vertenza proprio sul punto delle spese liquidate nella sentenza di merito, ha rigettato la richiesta di condanna formulata dalla parte pubblica).

Cass. civ. n. 17363/2004

In tema di determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, costituisce questione di merito, la cui risoluzione è incensurabile in sede di legittimità, lo stabilire se l'opera defensionale sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di non identiche posizioni giuridiche. (In applicazione del suindicato principio la S.C., nel rigettare la doglianza del ricorrente in argomento, ha posto in rilievo come il giudice dell'impugnata decisione abbia, nel caso, dato in effetti ampia spiegazione circa il fatto che la causa fosse unica, e che del maggiore sforzo difensivo può tenersi conto nella determinazione del compenso tra minimo e massimo; nonché della circostanza che la disposizione dell'art. 5 del D.M. n. 585 del 1994 prevede solamente la facoltà discrezionale di aumentare l'onorario unico del 20% per ogni parte, facoltà dai giudici di merito nella fattispecie peraltro congruamente non esercitata, attesa la natura della causa, non implicante un particolare impegno difensivo).

Cass. civ. n. 12806/2004

In tema di contenzioso elettorale, la gratuità dell'azione popolare (comportante, per il ricorrente, la non necessità della difesa tecnica, ma non inibente l'utilizzabilità della stessa) non esclude che, ove spese siano state sostenute, queste possano essere poste a carico della controparte secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

Cass. civ. n. 12021/2004

In tema di spese processuali, le disposizioni degli artt. 91 e ss. c.p.c., trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto: come avviene nel giudizio di cui alla legge n. 89/2001, che configura un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorità di giudicato.

Cass. civ. n. 58/2004

In materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Ne consegue, a tale stregua – ed altresì in considerazione dell'operare del cosiddetto effetto espansivo interno dell'art. 336, primo comma, c.p.c. in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati –, che l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della suddetta condanna. Con l'ulteriore conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado. [Nel fare applicazione dei suindicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che (in assenza di devoluzione da parte del soccombente-appellante della questione relativa alla condanna a suo carico, per l'intero, delle spese del giudizio di primo grado; nonchè nel pronunziare in senso più favorevole all'appellato, accogliendo l'ulteriore pretesa dal medesimo avanzata in sede di appello incidentale) aveva compensato in parte (per un terzo) le spese del giudizio di primo grado, rideterminandone il complessivo importo].

Cass. civ. n. 15998/2003

In tema di spese processuali, il principio in base al quale la cassazione con rinvio anche di un solo capo di una sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione successiva delle spese del processo, trova applicazione anche in caso di cassazione anche della sentenza pronunciata dal giudice di rinvio: in tale ipotesi, ogni censura che sia proposta in sede di legittimità contro la disciplina delle spese data dal giudice di rinvio resta assorbita dall'accoglimento della censura sul merito della relativa decisione, con la conseguenza che il giudice che deve decidere sulla questione accolta con la cassazione della sentenza impugnata è tenuto a pronunciarsi anche sulle predette spese.

Cass. civ. n. 15559/2003

Il giudice di appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il potere di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della pronunzia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.

Cass. civ. n. 13539/2003

In tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l'esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa con il cliente e per ricerca di documenti presuppone necessariamente la documentazione e comunque la prova non equivoca dell'effettività della prestazione professionale; tale prova non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto professionale, non implicando questo necessariamente ed indefettibilmente un'attività informativa diversa dalle consultazioni con il cliente; in particolare, non è prova sufficiente dell'esistenza di una corrispondenza col cliente il deposito di documenti pur riconducibili nel contenuto ad una comunicazione informativa se manca la prova dell'invio al cliente.

Cass. civ. n. 12840/2003

In tema di onorari di avvocato, l'art. 4 della legge 13 giugno 1942, n. 794, secondo il quale è consentito eccezionalmente liquidare onorari al di sotto del minimo, quando vi è una manifesta sproporzione rispetto alle prestazioni, è applicabile soltanto nella liquidazione a carico della parte soccombente ex artt. 90 e 91 c.p.c. e non anche in quella a carico del cliente, la quale resta disciplinata dall'art. 5 della citata legge n. 794 del 1942, che non introduce eccezioni al principio della inderogabilità convenzionale dei minimi tariffari (e della conseguente nullità di ogni fatto contrario).

Cass. civ. n. 12110/2003

La sentenza di condanna alle spese di consulenza, pronunciata in danno di una sola parte funge, in parte qua, da revoca implicita del decreto di liquidazione delle stesse spese che, in corso di procedimento, l'autorità giudiziaria abbia provvisoriaménte posto a carico di tutte le parti del processo in solido, non essendo, in questo caso, in questione l'efficacia diretta o riflessa del giudicato ex art. 2909 c.c., ma, semplicemente, la successione dei provvedimenti giurisdizionali nel tempo, il secondo dei quali, definitivo, attesone il contrasto, in parte qua, con il primo, soltanto provvisorio, contiene in sé una (implicita pronuncia) di revoca del primo.

Cass. civ. n. 11191/2003

L'ufficio del pubblico ministero non può sostenere l'onere delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza.

Cass. civ. n. 6938/2003

In forza del c.d. effetto espansivo, la cassazione anche parziale della sentenza si estende e quindi travolge la statuizione sulle spese e allorquando la Corte cassi e decida nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve essa stessa provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio.

Cass. civ. n. 6521/2003

Ove la procura alle liti rilasciata ad un avvocato provenga non dal convenuto, rimasto contumace in giudizio, ma da un soggetto non legittimato al processo, la chiamata in causa del terzo ad opera del difensore crea un rapporto processuale tra il terzo e detto avvocato, il quale, essendo il solo soggetto cui è riferibile, nei confronti del chiamato, la qualifica di parte, deve rispondere alle spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. (Nel caso di specie l'avvocato si era costituito in giudizio per il convenuto con comparsa di risposta, a margine della quale vi era tuttavia la procura di un soggetto diverso, mai evocato in causa né parte; detto difensore, a sua volta, privo di mandato delle parti del processo, aveva chiamato in causa un terzo, ed era stato – appunto – condannato alle spese processuali nei confronti del terzo chiamato; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha confermato la statuizione del giudice di merito).

Cass. civ. n. 4937/2003

Ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione delle spese legali, appare corretto ritenere la causa di valore indeterminabile allorché siano state proposte una domanda di annullamento di un provvedimento di trasferimento asseritamene illegittimo ed una domanda di risarcimento dei danni, in quanto la domanda di annullamento del trasferimento è di valore indeterminabile e conserva la propria autonomia rispetto alla domanda di risarcimento dei danni provocati dall'illegittimo trasferimento, alla quale va cumulata ai fini della individuazione dello scaglione di appartenenza.

Cass. civ. n. 3178/2003

La determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia specificamente invocata la violazione dei minimi tariffari che, per l'autosufficienza del ricorso, deve essere dedotta con riferimento non solo alle singole voci ma anche agli importi considerati, così da consentire alla Corte il controllo senza l'esame degli atti, trattandosi di errori in iudicando.

Cass. civ. n. 1115/2003

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di inesistenza della procura ad litem, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di nullità o di invalidità della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

Cass. civ. n. 4/2003

La domanda di equa riparazione, proposta ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 da chi abbia anteriormente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non apre un'ulteriore fase di un unico processo, atteso che la corte d'appello è chiamata a pronunciare sull'istanza ad essa presentata, non sul precedente ricorso alla Corte di Strasburgo, l'estraneità all'ordinamento giudiziario italiano dell'autorità inizialmente adita radicalmente ostando alla configurabilità di una translatio iudicii in senso proprio. Ne consegue che gli oneri eventualmente assunti dalla parte istante con l'avvalersi di un difensore per il ricorso alla Corte europea non rientrano tra le spese del processo, in ordine alle quali la corte d'appello ha il potere – dovere di statuire ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., dato che tali norme, dettate con riferimento alle sentenze ed estensibili in via analogica ai decreti camerali muniti di valore decisorio, riguardano le spese del processo davanti al giudice che adotta i relativi provvedimenti; né a diversa conclusione può indurre la circostanza dell'avvenuto inserimento, nella tariffa forense, di un'apposita voce per gli onorari dovuti in caso di assistenza dinanzi alla Corte europea, atteso che la relativa previsione, se implica debenza di tali onorari da parte del cliente che ha conferito il mandato professionale, non interferisce sulla diversa problematica della rivalsa delle spese di causa nel rapporto fra i contendenti, affidata in via esclusiva alla legge processuale.

Cass. civ. n. 17354/2002

In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, il principio generale secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità nei casi in cui, al momento dell'instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il quantum – ciò verificandosi, in genere, nelle controversie per risarcimento danni, ove, il più delle volte, la domanda di condanna è formulata con riserva di quantificazione in corso di giudizio –, rendendosi in tale ipotesi indispensabile, ai fini de quibus, il riferimento al valore definito e, quindi, al quantum stabilito dalle parti in altro modo – eventualmente, come nella specie, con transazione – sicché, in definitiva, il valore della causa viene ad essere determinato sulla base del predetto importo.

Cass. civ. n. 11483/2002

Le spese del procedimento di volontaria giurisdizione (nella specie, procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c.), si sottraggono alle regole degli artt. 91 ss. c.p.c., le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso.

Cass. civ. n. 11006/2002

Il giudice, che nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in grado di controllare l'osservanza dei limiti indicati dalle tariffe, legittimamente liquida le spese, i diritti e gli onorari in un'unica somma se ha cura di specificare la voce degli onorari che concorre a formare tale somma dato che tale specificazione consente anche di determinare l'importo della somma liquidata per i diritti e le spese.

Cass. civ. n. 10861/2002

Il giudice di appello che accolga anche parzialmente il gravame ha il potere di modificare la ripartizione delle spese fatte dal primo giudice, ma anche in questo caso la compensazione delle spese costituisce esercizio di un potere discrezionale non soggetto a motivazione, questa essendo emulabile dal complesso delle statuizioni relative ai vari punti della controversia.

Cass. civ. n. 15666/2001

Allorquando, in grado d'appello, il soccombente in primo grado chieda la compensazione delle spese di tale giudizio, incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che, anziché compensare, riduce le spese determinandole in misura inferiore a quanto liquidato dal primo giudice; infatti, la richiesta di compensazione non è assimilabile a quella di riduzione, trattandosi di istanze intrinsecamente diverse.

Cass. civ. n. 12758/2001

La condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alle domande formulate dall'attore e dal convenuto, nonché dalle conclusioni precisate a verbale. Da ciò consegue che nel procedimento di divisione (nella specie, pregiudiziale rispetto ad un giudizio di esecuzione forzata) le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per gli atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento di una parte.

Cass. civ. n. 11543/2001

In tema di spese processuali, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale; viola, pertanto, il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito (nella specie, giudice di rinvio) che ritenga la parte come soccombente nei primi due gradi di giudizio ed invece come vincitrice in cassazione e nel giudizio di rinvio.

Cass. civ. n. 10911/2001

In relazione al concetto di “sentenza che chiude il processo”, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice, cioè sia almeno conclusiva di una fase del giudizio. Pertanto, deve pronunziarsi sulle spese anche il giudice che dichiari la propria incompetenza a conoscere della controversia.

Cass. civ. n. 4485/2001

La condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso né importano l'adesione all'avversa richiesta – quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore –, e sta di fatto che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria.

Cass. civ. n. 4229/2001

Gli effetti della riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello che definisce il giudizio con sentenza di diverso contenuto si estendono al capo relativo alle spese del precedente grado, che pertanto devono essere riliquidate o comunque rivalutate secondo le norme che regolano la soccombenza. E poiché la Suprema Corte, quando cassa senza rinvio, può liquidare le spese dei precedenti gradi di giudizio, così è da ritenere possa provvedere, pur se la controversia è definita nel merito, qualora il giudice di appello non si sia pronunciato sulle spese della sentenza riformata.

Cass. civ. n. 197/2001

In tema di spese giudiziali, dal combinato disposto degli artt. 1 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e 91 c.p.c. discende che la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alla domanda contenuta nell'atto di citazione o nelle conclusioni precisate a verbale. Da ciò consegue che anche nell'ipotesi in cui più giudizi, per qualche motivo connessi, siano riuniti in un unico giudizio la liquidazione delle spese va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza. Ulteriore conseguenza è che ai sensi dell'art. 1 del richiamato D.M. ciascun avvocato difensore ha diritto a percepire gli onorari per le prestazioni professionali eseguite e, se antistatario, al rimborso delle spese anticipate.

Cass. civ. n. 15005/2000

In ipotesi di cassazione di una sentenza – ivi compresa dunque la statuizione sulle spese – con rinvio, il giudice di questa successiva fase del processo deve provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza, da rapportare unitariamente all'esito finale della causa.

Cass. civ. n. 8532/2000

In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione; non integra, del resto, il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito pur può tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese.

Cass. civ. n. 6637/2000

Il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense spetta automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica o di espressa richiesta, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.

Cass. civ. n. 6757/2000

Le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia impropria sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

Cass. civ. n. 5028/2000

In sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un'amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito. (Nella specie le spese in questione non erano state specificate dall'Avvocatura dello Stato, che non aveva prodotto la nota spese).

Cass. civ. n. 5025/2000

L'interventore adesivo – e tale deve considerarsi colui che, avendo venduto l'immobile locato, intervenga nel giudizio promosso dal conduttore nei confronti del nuovo proprietario per il riscatto ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978 – diventa parte del giudizio, con la conseguenza che, in caso di soccombenza, l'attore ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio.

Cass. civ. n. 3237/2000

Viola l'art. 91 c.p.c. la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del Ctu o del custode giudiziario perché neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, né rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali.

Cass. civ. n. 13724/1999

La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente anche di ufficio, e pur in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima. Pertanto il giudice di appello, se accoglie il gravame, può procedere d'ufficio al riesame della statuizione del giudice di primo grado sulle spese, e ciò in base al principio secondo il quale la relativa regolamentazione dipende dall'esito finale del giudizio.

Cass. civ. n. 4430/1999

Nell'ipotesi di intervento di terzo dichiarato inammissibile la parte vittoriosa ha diritto ad ottenere la condanna alle spese giudiziali anche del terzo (oltre che della controparte).

Cass. civ. n. 2891/1999

In tema di spese giudiziali, gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c., possono solo costituire motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 12689/1998

Il regolamento delle spese processuali rientra tra le regole di procedura che il giudice deve osservare anche nel caso di pronuncia secondo equità. (Nella specie: decisione del conciliatore ex art. 113 c.p.c. prima della modifica di cui all'art. 21 legge 21 novembre 1991, n. 374). Ne consegue che, sebbene le spese del giudizio a favore della parte chiamata in causa possano essere poste a carico della parte soccombente che, pur non avendo proposto alcuna domanda nei confronti del terzo, ne abbia provocato la chiamata in giudizio, tuttavia la condanna deve essere sorretta da valida motivazione.

Cass. civ. n. 11814/1998

In tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale, i diritti del procuratore, invece, vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute.

Cass. civ. n. 8166/1997

Se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo, il giudice non può limitarsi a condannare questi al pagamento di quanto dal primo dovuto all'attore anche per le spese processuali, dovendo invece liquidare anche le spese occorse per la chiamata in causa.

Cass. civ. n. 7104/1997

Poiché il deposito di memorie in Cassazione deve avvenire cinque giorni prima dell'udienza (art. 378 c.p.c.) – né è applicabile analogicamente l'art. 134, primo e quinto comma, disp. att. c.p.c. (a norma del quale il deposito del ricorso, del controricorso, e degli atti di cui agli artt. 369 e 370 c.p.c. si ha per avvenuto alla data di spedizione del plico raccomandato che li contiene) perché le controparti (art. 140 disp. att. c.p.c.) devono avere il tempo necessario per preparare la difesa per la discussione – se la parte vittoriosa le ha depositate tardivamente, non le spetta il rimborso delle relative spese (art. 91 c.p.c.).

Cass. civ. n. 5647/1997

È consentito al giudice di merito limitarsi alla pura e semplice individuazione della parte virtualmente soccombente nel giudizio, tale esercizio di discrezionalità non potendo in alcun modo essere sottoposto al sindacato di legittimità da parte della S.C. Peraltro, la esplicitazione dei motivi della propria decisione da parte di quel giudice rende del tutto controllabile, in sede di ricorso, sia pur sotto il profilo della sola illogicità ed erroneità, le argomentazioni addotte a sostegno di quella decisione.

Cass. civ. n. 7389/1996

Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza ben può essere determinata, anziché da ragioni di merito, dall'avere la parte attrice adito un giudice privo di giurisdizione o di competenza, essendovi pure in tal caso il mancato accoglimento della domanda, ancorché per un impedimento di carattere processuale.

Cass. civ. n. 5955/1996

Dal combinato disposto degli artt. 83, 91, 92 e 365 c.p.c. si desume che il difensore senza procura è parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 2330/1995

Il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

Cass. civ. n. 1561/1995

A norma dell'art. 15 del D.M. 31 ottobre 1985 (tariffa forense) il rimborso forfettario sulle spese generali — in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti — costituisce una componente delle spese giudiziali; ne consegue che, in caso di condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e nei limiti fissati dal giudice, il soccombente è tenuto a rifondere alla parte vittoriosa anche detto rimborso.

Cass. civ. n. 7373/1994

Il giudice di appello, che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in mancanza di uno specifico motivo in ordine alla statuizione delle spese processuali, modificare tale statuizione compensando fra le parti le spese di primo grado, attesa la disciplina dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello (la quale, imponendo la specificità dei motivi di gravame, esclude che il giudice ad quem possa riesaminare questioni che, come quella relativa al regolamento delle spese processuali, siano oggetto di un capo autonomo della sentenza impugnata, non investito esso stesso da censure), alla cui applicabilità non è di ostacolo il carattere accessorio del detto, pur autonomo capo di sentenza.

Cass. civ. n. 3956/1994

Il criterio della soccombenza, quando non viene escluso dalla compensazione per giusti motivi, opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, pure quando nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della controparte.

Cass. civ. n. 1968/1994

Nell'ipotesi in cui il procuratore difenda il cliente contro più parti, come quando la riunione dei processi derivi da litisconsorzio facoltativo, poiché l'attività professionale si estende allo studio delle posizioni e situazioni sostanziali e processuali di ciascuna parte avversa, all'esame degli scritti difensivi relativamente diversificati, alla ricerca di atti e documenti particolari per ciascuna di esse, alla stesura di tante comparse quanti sono gli avversari, è necessario che, ai fini della liquidazione dell'onorario, dei diritti e delle spese, il giudice esamini le posizioni di ciascuna parte e l'attività concreta svolta dal difensore rispetto a ciascuna di esse, frazionando, secondo il suo prudente apprezzamento, le voci degli onorari relative alle prestazioni comuni ai litisconsorti nonché quelle attinenti alle spese ed ai diritti di procuratori, ed applicando per intero a chi di dovere quelle riguardanti le posizioni peculiari di ciascuno degli avversari.

Cass. civ. n. 11195/1993

Il principio della soccombenza, cui l'art. 91 c.p.c. collega il rimborso delle spese in favore della controparte (salvo l'esercizio del potere di compensarle, totalmente o parzialmente), trova fondamento nella sopportazione dell'onere relativo da parte del soggetto che, con le proprie domande o attraverso la resistenza a quelle altrui, abbia causato la lite. Nel giudizio con pluralità di parti il giudice di merito deve indagare, a tal fine, sulla posizione assunta da ciascuna di esse, in relazione alla quale non può ritenersi soccombente colui che, fra più convenuti, non abbia formulato alcuna opposizione alla domanda, anche se abbia fatto presente determinate esigenze.

Cass. civ. n. 10450/1993

Nel sistema processuale vigente non è ammessa la proposizione di una domanda per conseguire il rimborso delle spese processuali che sia formulata autonomamente e fuori della sede nella quale quelle spese furono prodotte.

Cass. civ. n. 11961/1992

La disciplina sulla responsabilità delle parti per le spese e i danni processuali, dettata dagli artt. 91 e ss. c.p.c., opera anche con riferimento alla fase di deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno contro lo Stato prevista dall'art. 5 della L. 13 aprile 1988, n. 117, quando si sia conclusa con declaratoria di inammissibilità, cioè con provvedimento definitivo, eliminando il procedimento davanti al giudice adito, e decisorio, in quanto idoneo ad incidere sul diritto al risarcimento, escludendone l'operatività.

Cass. civ. n. 5504/1992

L'art. 91 c.p.c. non richiede, ai fini della statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito ma soltanto una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice adito, con la conseguenza che detta statuizione deve essere pronunciata anche dal giudice di appello che si spogli della causa rimettendola al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.

Cass. civ. n. 4686/1992

Il giudice di rinvio al quale la causa sia stata rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, con la conseguenza che la parte, vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese, in favore dell'altra parte, anche per il grado di cassazione.

Cass. civ. n. 3166/1992

Anche nell'ipotesi di cassazione con rinvio, derivando la statuizione definitiva di merito dall'esito del giudizio conseguente alla cassazione, il governo delle spese dell'intero giudizio va determinato esclusivamente secondo il criterio della soccombenza, con riferimento unitario all'esito finale della causa e non già frazionatamente secondo l'esito delle sue varie fasi; con la conseguenza, in particolare, che la parte risultata vittoriosa all'esito del giudizio di merito non può essere condannata alle spese della fase di cassazione nella quale fu soccombente, essendo in contrario irrilevante che una tale condanna sarebbe stata pronunciata dalla Corte di cassazione ove questa non avesse rimesso al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 12089/1990

Fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra anche la somma da questi dovuta a titolo di Iva e di contributo Cassa previdenza avvocati e procuratori al proprio difensore e la sentenza di condanna al pagamento di dette spese costituisce titolo esecutivo per conseguire siffatto rimborso, anche se non faccia menzione della relativa somma, trattandosi di onere accessorio che consegue, in via generale, al pagamento degli onorari ed anche nel caso in cui manchi una espressa domanda.

Cass. civ. n. 46/1990

La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.

Cass. civ. n. 198/1986

Con riguardo alla sentenza che abbia liquidato le spese del processo, in favore di più parti vittoriose, in termini globali e cumulativi, deve escludersi che queste ultime possano proporre istanza di correzione, a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c., per conseguire un riconoscimento separato di dette spese, sotto il profilo del carattere autonomo e distinto delle rispettive posizioni processuali, implicando ciò la denuncia di un errore di giudizio e non di un mero errore materiale.

Cass. civ. n. 2504/1986

La violazione delle norme relative all'onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte a carico di chi sia risultato totalmente vittorioso, mentre, all'infuori di questa ipotesi, la compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, e tali poteri comprendono la facoltà, in sede di appello, di operare la compensazione totale o parziale delle spese di primo grado, condannando il soccombente al pagamento di quelle di secondo grado, ovvero di compensare le spese del giudizio di gravame e di condannare il soccombente al pagamento delle spese di primo grado.

Cass. civ. n. 4838/1985

La rinuncia al pagamento delle spese processuali effettuata dal difensore non ha efficacia di atto dispositivo riferibile alla parte in mancanza di una procura speciale ad hoc, salvo che – ove la dichiarazione di rinuncia sia contenuta nell'atto di impugnazione ed il mandato al difensore sia stato conferito in calce all'atto – possa ritenersi che il titolare del diritto abbia voluto autorizzare quella rinuncia.

Cass. civ. n. 59/1985

In tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, sulla regola generale dell'art. 2033 c.c. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta, gli interessi sulle somme delle quali il giudice (nella specie, di rinvio, dopo la sentenza di annullamento della cassazione) abbia disposto la restituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giudizio erogate alla parte allora vittoriosa, sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso.

Cass. civ. n. 4489/1984

La condanna al pagamento delle spese processuali, che consegue alla soccombenza e prescinde da una specifica richiesta della parte vittoriosa, trova ostacolo nella dichiarazione di rinuncia, purché essa provenga dalla parte medesima o dal difensore munito di mandato speciale, e non anche, pertanto, dal difensore munito della sola procura alla lite, salvo che si dichiari antistatario.

Cass. civ. n. 7532/1983

La condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria.

Cass. civ. n. 7261/1983

Le spese processuali attinenti ad anticipazioni ed attività difensive successive e conseguenziali alla sentenza di primo grado (come quelle per esame avviso deposito sentenza, esame detta sentenza, registrazione sentenza, ecc.) sono relative al giudizio di appello e, quindi, devono essere liquidate dal giudice di secondo grado che ponga a carico della parte soccombente le spese di tale giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Cass. civ. n. 4921/1983

La statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa nel giudizio di merito determina l'insorgere di un diritto di credito in favore di quest'ultima con la conseguenza che, impugnata per cassazione la relativa sentenza su tale capo, il procuratore di detta parte, ove non sia munito di procura speciale ad hoc, ma semplicemente dei poteri di rappresentanza nel giudizio di legittimità, non è abilitato a rinunciare al menzionato credito ed a determinare la susseguente cessazione della materia del contendere.

Cass. civ. n. 3363/1983

Anche nel procedimento camerale per la revisione dell'assegno di divorzio, a norma dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (sostituito dall'art. 2 della L. 1 agosto 1978, n. 436), nel quale vi sia stata rituale instaurazione fra le parti del contraddittorio, il giudice deve provvedere al regolamento delle spese processuali, secondo i principi ordinari di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

Cass. civ. n. 7057/1982

Colui che sia intervenuto in un procedimento fra altre parti, non rimettendosi ai provvedimenti del giudice, ma facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo attiva posizione di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, al fine della regolamentazione delle spese, a prescindere da ogni questione sulla natura, sul titolo o sulla legittimità dell'intervento.

Cass. civ. n. 19989/202

In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2018).

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Consulenze legali
relative all'articolo 91 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. D. P. chiede
lunedì 22/01/2024
“In una causa dove tre germani sono convenuti insieme quali eredi per ripetizione di somma verso il de cuius, trattandosi di litisconsorzio obbligatorio, solo due di essi si costituiscono mentre uno resta contumace. Si chiede se, in caso di vittoria nella lite, il contumace debba comunque partecipare alle spese legali in quanto beneficerebbe indirettamente dell'esito positivo.”
Consulenza legale i 29/01/2024
L’art. 91 c.p.c disciplina la condanna alle spese legali per la parte soccombente in giudizio.
La giurisprudenza si è pronunciata in più occasioni sul rapporto tra il contumace e la condanna alle spese legali.

La ratio legis di questa norma è quella di evitare che la parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto, abbia una diminuzione patrimoniale.
Il contumace vittorioso, quindi, non potrà ottenere una condanna delle spese legali a suo favore perché non ha partecipato al giudizio e quindi non ha sopportato spese per cui sorga il diritto al rimborso (Cass. civ. n. 7361/2023; Cass. civ. n. 30485/2022; Cass. civ. n. 13491/2014).
In caso di soccombenza nel giudizio, invece, la giurisprudenza ha ritenuto che la parte rimasta contumace non sia esclusa dalla condanna alle spese.
Infatti in questo caso la sua condotta ha dato causa al giudizio e il fatto di essere rimasto contumace non esclude che possa essere condannato alle spese poiché quello che rileva è anche il comportamento tenuto fuori dal processo che ha dato causa al giudizio o al suo protrarsi. (Cass. civ. n. 5842/2015; Cass. civ. n. 373/2015).

P. D. chiede
giovedì 13/07/2023
“Ho incaricato un avvocato di inviare una “diffida legale/preavviso di sfratto per morosità”, via pec, al conduttore moroso del mio negozio (3 canoni più oneri condominiali, totale circa 10 mila euro). Nella diffida l’avvocato scrive che il conduttore deve aggiungere ai 10mila anche 500 euro per il suo intervento (la diffida appunto).
Dopo aver ricevuto la diffida il conduttore mi chiama dicendomi che è intenzionato a pagare il debito ma non i 500 euro che il mio avvocato ha inseriti nella lettera.
Immaginando che il conduttore mensilmente dovesse astenersi dal pagare il canone di affitto e che io fossi costretto a sollecitarlo tramite una diffida (i miei solleciti effettuati a titolo personale non sono mai serviti a nulla…) e che io fossi costretto a fare inviare una diffida dall’avvocato, dovrei dunque pagare 500 euro al mese per vedermi pagare il canone?
Secondo voi a chi spetta pagare la diffida dell’avvocato a seguito morosità del conduttore?
Secondo voi esiste un altro mezzo con il quale io possa inviare una diffida efficace senza servirmi di un avvocato?
E se esistesse, potreste dirmi il testo esatto di questa diffida che potrei inviare da solo, una specie di aut-aut in cui avverto il conduttore che se il debito non verrà pagato entro tot giorni, incaricherò un avvocato di agire direttamente con lo sfratto per morosità.”
Consulenza legale i 04/08/2023
I costi di una diffida legale possono essere richiesti in pagamento alla controparte ma spesso accade che quest’ultima si rifiuti di pagarli, non sussistendo un obbligo di legge a rimborsarli in caso di questioni stragiudiziali.
L’obbligo di rimborso delle spese legali sussiste solo al termine dei procedimenti giudiziari come stabilito dall’art. 91 c.p.c. che prevede che il Giudice condanni la parte soccombente al rimborso delle spese legali come da lui liquidate; solo in questo caso la parte vittoriosa ha diritto ad agire esecutivamente per recuperarle.

Il locatore, che richiede al proprio avvocato di mandare la diffida ogni volta che il conduttore è in mora, dovrà sostenerne il costo se la controparte non accetta di rimborsarlo.

Quello che potrà fare il locatore sarà eventualmente agire per il risarcimento del danno subito a causa della persistente morosità del conduttore che si concretizza nel dover sostenere il costo di un legale per i solleciti di pagamento.
Si rileva però che la morosità persistente dà ampiamente diritto al locatore di agire per richiedere lo sfratto, che comporta la risoluzione del contratto, e l’emissione del decreto ingiuntivo sui canoni scaduti e costituisce anche titolo per il recupero delle spese legali liquidate dal Giudice.

In ogni caso, qualora si volesse sollecitare ogni volta il conduttore a pagare i canoni di locazione scaduti prima di agire giudizialmente, il locatore potrebbe inviare personalmente una diffida così scrivendo:
Visto il perdurare del ritardo mensile nel pagamento dei canoni di locazione e la diffida già inviata anche tramite il mio legale, si sollecita il pagamento degli ulteriori canoni scaduti pari a € _____ avvisando che, qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro il_____, si procederà a dare mandato al legale di fiducia per la notifica dello sfratto per morosità senza altro preavviso.”

P. Z. chiede
giovedì 15/09/2022 - Veneto
“Spettabili Consulenti.
Sono in lite (l'ennesima) con una persona. il mio Legale mi scrive, relativamente a questa lite perché altre le ho pagate secondo tariffario. "( FILONE RECUPERO CORRISPETTIVO PATTO DI NON CONCORRENZA VALORE 11.400, COMPETENZE:1/3 SUL RECUPERATO incluso 15% spese generali,oltre cassa e Iva, SALVO SPESE VIVE (CONTRIBUTO UNIFICATO+MARCA 145,50 già PAGATO). Vi chiedo cortesemente:in caso di soccombenza come vanno divise (ammesso che vadano divise) le competenze del MIO Legale? quelle del Legale di controparte? In caso di vittoria o soccombenza l'importo di sentenza sarà da dividere? Grazie”
Consulenza legale i 04/10/2022
Per rispondere al presente quesito è necessario sgombrare il campo da un equivoco piuttosto frequente, riguardante i compensi dell’avvocato per l’attività svolta in occasione di un procedimento civile. Occorre tenere distinte, infatti, da un lato, la richiesta di onorari fatta dall’avvocato al proprio cliente, che normalmente dovrebbe discendere da un accordo in forma scritta preceduto da un preventivo di massima; dall’altro, la liquidazione delle spese di giudizio da parte del giudice nella sentenza. Come ha chiarito la giurisprudenza, infatti (si veda Cass. Civ., Sez. VI - 2, ordinanza 17/10/2018, n. 25992), “in tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio”.
Con riferimento alle spese di lite, i criteri che presiedono alla loro liquidazione sono quelli contenuti negli artt. 91 e ss. c.p.c.
In particolare, l’art. 91 del c.p.c. stabilisce che il giudice, con la sentenza che chiude il processo dinanzi a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Il successivo art. 92 del c.p.c. introduce delle deroghe al principio della soccombenza sancito dall’articolo precedente.
Si prevede, innanzitutto, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e possa, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, causate all'altra parte per trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 del c.p.c..
In secondo luogo, la norma in commento attribuisce al giudice il potere di compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (il che significa che ogni parte sopporta, in parte o per intero, le spese che ha anticipato), nelle seguenti ipotesi:
  • soccombenza reciproca;
  • assoluta novità della questione trattata;
  • mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Inoltre la Corte Cost., con sentenza 19/04/2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Naturalmente, non è possibile prevedere in anticipo quale sarà la statuizione del giudice sulle spese, dal momento che, come si è visto, essa dipende non solo dall'esito puro e semplice del processo (e dunque dalla soccombenza), ma da una pluralità di altri fattori, ivi compreso il comportamento delle parti.

A. S. chiede
domenica 24/07/2022 - Piemonte
“A seguito di un ingiunzione di pagamento ho effettuato un bonifico al mio avvocato di 3460 euro. Dopo tale pagamento l'avvocato è deceduto; i suoi eredi ora mi chiedono altri 400 euro per aver pagato l'imposta di registro all'agenzia delle entrate (di cui riporto il documento). Avendo già pagato il dovuto una volta, è lecito che mi si vengano a chiedere altri soldi al di fuori della parcella a posteriori e per di più a seguito della morte dell'avvocato di riferimento?”
Consulenza legale i 06/08/2022
Non si conoscono le singole voci che compongono la somma pagata a seguito della notifica di decreto ingiuntivo (e, stando ai documenti allegati, di atto di precetto). Tuttavia, è presumibile che tra di esse non vi fosse l’imposta di registro, che normalmente viene addebitata in un momento successivo.
Pertanto è perfettamente lecito che la parte vittoriosa (nella fattispecie, i suoi eredi) richieda il rimborso dell’imposta di registro versata in relazione al decreto ingiuntivo: imposta di registro che nei rapporti interni tra le parti grava sul soccombente.
Né a tal fine rileva il decesso della controparte, dal momento che gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al de cuius.

Alessandro V. chiede
martedì 09/02/2021 - Lazio
“Decreto ingiuntivo non esecutivo emesso da GdP, su istanza amministrazione comunale, nei confronti di soggetto invalido civile 100% e portatore di handicap grave ex lege 104/1992, per mancato pagamento somma residua tumulo cimiteriale (€ 2.000).
L'amministrazione comunale rifiuta di trattare soluzione transattiva come saldo e stralcio, ovvero piano rateale, malgrado il soggetto invalido abbia manifestato volontà ad accordo volto a saldare importo rimanente.
Per quanto sopra, vorrei sapere se è ammissibile che amministrazione comunale (generalmente disponibili a trovare soluzione pacifica circa i pagamenti) assuma un comportamento del genere oltretutto verso persona invalida civile e portatrice di handicap grave ex lege 104/1992?
In sede di opposizione al Decreto, il GdP può tenere conto di questo rifiuto e comportamento?
In breve quali sono i diritti della persona invalida, e come dovrebbe comportarsi di fronte a questa situazione ove un comune, che non è una società di recupero crediti, assume questo inconsueto atteggiamento?
In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.”
Consulenza legale i 12/02/2021
Il Comune è un ente pubblico e ad esso è pertanto applicabile la normativa di cui al codice degli appalti.
In particolare, l’art. 208 prevede che le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile (art. 1965 c.c.).
Ciò significa che in materia di esecuzione di contratti il comune è sostanzialmente equiparabile ad un qualsiasi soggetto privato e non ha obblighi particolari.

Ciò posto, nella presente vicenda, leggiamo che i tentativi di transazione con il Comune in merito ad un decreto ingiuntivo non hanno avuto un buon esito in quanto l’ente avrebbe rifiutato le proposte del soggetto ingiunto.
La circostanza in sé che il soggetto privato sia purtroppo invalido non ha rilevanza sul piano giuridico ai fini della valutazione del comportamento contrattuale e processuale. Nel senso che il Comune non è obbligato a concludere una transazione perché la controparte presenta, purtroppo, una invalidità civile.

Dal punto di vista strettamente processuale, l’art. 91 c.p.c. dispone soltanto che il giudice:“Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92. “
Nel caso che ci occupa, occorre verificare se il rifiuto sia stato o meno ingiustificato.
Da quello che leggiamo, in effetti, parrebbe apparentemente non molto giustificato dato che vi era la volontà di saldare l’importo rimanente.
In ogni caso, si tratta di una valutazione rimessa alla discrezionalità del Giudice.

Alla luce di quanto precede, in risposta alla domanda contenuta nel quesito, possiamo quindi affermare che nel giudizio di opposizione il Giudice potrà tenere conto di questo rifiuto del Comune (che dovrà, ovviamente, essere rappresentato e provato dalla parte opponente) e laddove lo ritenga ingiustificato, se confermerà l'importo del decreto ingiuntivo in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, potrà condannarlo al pagamento delle spese processuali maturate successivamente alla formulazione della proposta transattiva.

Antonino M. chiede
mercoledì 19/06/2019 - Sicilia
“Con sentenza di I° grado del dicembre 2014 il tribunale civile di Siracusa dava parzialmente ragione al sottoscritto progettista di un complesso edilizio per 16 alloggi in cooperativa a villetta, a seguito di mio Decreto ingiuntivo per immotivata revoca in corso d'opera dell'incarico di direzione lavori riducendo in parte il mio onorario, respingendo la richiesta di danni a mio carico, ma accogliendone una parte minima il cui ammontare quantificato forfettariamente (?) lo decurtava dal mio compenso, imponendo però il pagamento del "danno" alla compagnia di assicurazione RC opportunamente da me chiamata in causa, COMPENSANDO interamente fra le parti le spese del giudizio e ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio. ( nel procedimento istruttorio iniziato con D.I. presentato dal sottoscritto nell'ottobre 2005, sono stati impegnati per incarico del tribunale ben n. 2 CTU entrambi ingegneri, uno dopo l'altro per ricusazione del primo da parte della Cooperativa,uno di Siracusa e un secondo da Catania).
In appello promosso dalla compagnia di assicurazioni il 31 dic 2015,e appellato incidentalmente dal sottoscritto e dalla cooperativa edilizia la corte di Appello di Catania si è avuto in dala 29 febbra 2019 la Sentenza di appello che ha correttamente escluso ogni e qualsiasi colpa e/o danno a me ascrivibile e perciò riconoscendo il mio diritto all'onorario stabilito a carico della cooperativa edilizia e perciò imponendomi la restituzione della quota di danno inesistente alla Assicurazione che mi aveva erogato le somme ora corretamente poste carico della cooperativa, e così è andato tutto a posto.
Ora però avviene che la sentenza di appello condanna la cooperativa alla refusione a favore delle controparti delle spese giudiziali poste, per quanto mi riguarda: in Euro 13.430 a mio dell'ing. Messina per il primo grado; e in Euro 9.515, oltre ad Euro 355 per spese vive, a favore dell'ing. Messina per per il secondo grado (analogamente riconosce la refusione delle spese legali, e spese vive, a favore della Compagnia di assicurazione).
QUESITO: Le spese legali riconosciute all'ing. Mressina dalla sentenza son tutte e soltanto appannaggio delle spese dell'avvocato nei due gradi di giudizio? oppure comprendono anche quelle sostenute dal sottoscritto ing. Messina quali ad esempio: anticipo di marche e/o bolli e/o spese di posta RR , e le competenze tecniche dovute e ai i miei colleghi che hanno svolto come Consulenti Tecnici di Parte durante lo svolgimento della causa (2005-2014) regolarmente nominati alla presenza dei CCTTUU che mi hanno assistito con presenza ai sopralluoghi in cantiere, con la redazione di Relazioni tecniche varie, e contro-relazioni, e contro-deduzioni, rilievi,ecc. nella persona di n. di 1 geometra e 2 ingegneri??
Non solo!, ma nell'appello mi sono stati riconosciuti gli interessi legali dalla data, ma non è stata riconosciuta la Rivalutazione monetaria richiesta in 1° e II° grado perchè, recita la sentenza: la domanda va rigettata per non avere il Messina ( ovvero l'avvocato) allegato i danni da svalutazione.
Posso chiedere al mio avvocato di non affrancarsi dell'intera somma liquidata per spese giudiziali? oppure no? Posso non pagare le parcelle, ancorchè modeste, dei miei CTP che sono stati 3, specialmente ora che abbiamo avuto vinta la causa piena in appello, anche se a distanza di 14 anni?

Consulenza legale i 02/07/2019
E’ opportuno innanzitutto sgomberare il campo da un primo punto fondamentale: i professionisti che hanno prestato la loro opera vanno pagati indipendentemente da quanto dispone la sentenza in merito alla refusione delle spese processuali a favore della parte vincitrice del processo.
Il rapporto professionale che si è instaurato con il legale e i ctp che compongo il collegio difensivo va tenuto distinto dalla liquidazione delle spese giudiziarie che la sentenza pone a carico della parte soccombente. È opportuno precisare, inoltre, che le spese giudiziarie liquidate devono considerarsi un credito del cliente vittorioso e non del legale che lo ha assistito; credito, che, sulla base degli accordi professionali intercorsi tra il professionista e il suo cliente, deve essere poi girato come compenso professionale all’avvocato, se tale compenso non è stato già precedentemente versato.
L’unica eccezione a quanto fin qui detto è il caso dell’avvocato che si dichiara antistatario previsto dal co.1° dell’art. 93 cpc, il quale prevede che: "Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate". Fattispecie che, comunque, non si è concretizzata nel caso proposto.

Venendo a trattare il caso specifico dei CTP (consulenti tecnici di parte), posto che gli stessi hanno, direi egregiamente, svolto l’incarico ad essi affidati e devono essere, quindi, puntualmente remunerati, non sono assolutamente chiare le motivazioni che hanno indotto il giudice di appello ad accollare le spese di CTU (consulente tecnico d'ufficio, ovvero nominato dal giudice) alla parte soccombente, dimenticandosi completamente di pronunciarsi in merito alle spese dei periti di parte, le cui sorti, a parere di chi scrive, dovevano seguire quanto già disposto per i compensi del tecnico nominato d’ufficio.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 1771 del 28.01.2014 ha precisato, riprendendo già precedenti pronunce sul punto, che le spese dei CTP, come ovviamente quelle del CTU, devono essere rimborsate alla parte vittoriosa, trattandosi di una allegazione difensiva tecnica. Su questo aspetto della sentenza potrebbe anche teorizzarsi un possibile ricorso per cassazione, se non sono già decorsi i termini per impugnare.

Venendo a trattare il capitolo riguardante le spese legali, nel momento in cui si conferisce incarico ad un avvocato, oramai è prassi consolidata, stante la totale abolizione di qualsiasi tariffario ordinistico, sottoscrivere un contratto di conferimento d’opera professionale tra il professionista e il cliente, ove solitamente viene previsto l’importo complessivo del compenso, per ciascuno dei probabili gradi di giudizio, e le tempistiche di corresponsione dello stesso. Sotto questo aspetto si è soliti inserire nel contratto professionale due importanti clausole:
- la prima precisa che il compenso pattuito dovrà essere corrisposto anche se, in caso di vittoria della controversia, i compensi liquidati nella sentenza a favore del cliente, sono inferiori a quanto pattuito;
- la seconda precisa che, qualora le spese legali liquidate in sentenza siano più elevate di quelle concordate, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.

Dando per presupposto che anche il rapporto tra l’autore del quesito e il suo legale si sia svolto in un contesto similare, l’avvocato avrà diritto a pretendere la differenza tra quanto liquidato in sentenza e gli acconti che, eventualmente, sono stati versati prima delle varie fasi di giudizio. Oltre a ciò, il cliente dovrà corrispondere all’avvocato le spese che egli ha anticipato in nome e per conto del cliente (marche da bollo e contributo unificato in primis) oltre al rimborso spese generali al 15%, iva come da legge e Cpa 4%.
Per spese generali devono intendersi tutte quelle spese che il professionista sostiene nella sua quotidiana attività e non possono essere prontamente dimostrate al cliente (si pensi ad esempio alle spese delle fotocopie, spese telefoniche, benzina per eventuali trasferte ecc. ecc.); il C.P.A 4%,invece, è il contributo dovuto in fattura all’istituto previdenziale del professionista.

E’ importante precisare che, nonostante si inizi ad intravedere una certa evoluzione giurisprudenziale sul punto, la prestazione dell’avvocato rimane una obbligazione di mezzi ex art 1176 2°co. del c.c., e non di risultato: in altri termini il legale, salvo diverso accordo nel contratto professionale, non garantisce la vittoria della causa, ma si impegna a fornire al cliente tutte le sue competenze tecniche al fine di assistere al meglio il cliente durante la controversia. Da ciò discende che anche se una parte delle richieste del cliente non sono state accolte (il danno da svalutazione monetaria, nel caso specifico), ciò non giustifica il non pagamento degli onorari pattuiti da parte dell’assistito: non sempre infatti, per mille ragioni, il giudice ritiene assolto l’onere probatorio richiesto dalla legge per l’accoglimento della domanda giudiziaria, e in questi casi l’unico rimedio esperibile, se ancora possibile, è la proposizione di idoneo mezzo di gravame.
E’ opportuno però sottolineare che, analizzando la sentenza della Corte di Appello di Catania nel suo complesso, seppur alcuni aspetti, direi del tutto marginali nell’economia dell’intero giudizio, non sono stati accolti, e quindi sarebbe possibile anche proporre un ricorso in cassazione, ci si sente di sconsigliarlo in quanto una possibile impugnazione potrebbe sollecitare la controparte soccombente a proporre un ricorso incidentale per tentare di rimettere in discussione il complessivo esito del giudizio.

Pasquale C. chiede
giovedì 09/08/2018 - Campania
“In data 26/4/2017 ho subito una condanna, in sede civile, al pagamento di una somma di denaro, per una vicenda controversa, a favore di un avvocato. Alla luce di quella condanna mi è stato richiesto il pagamento di una somma comprendente sia l'accertato da parte del giudice che ulteriori oneri per l'assistenza legale.
In data 2/8/2017 abbiamo sottoscritto un "contratto di transazione stragiudiziale" in cui, l'articolo 2 riporta per esteso "Cavallo Pasquale intende estinguere, ed estingue, le proprie obbligazioni corrispondendo la somma omnicomprensiva di € 5.000,00 in favore dell. avv. (omissis), mediante vaglia circolare postale emesso da Poste Italiane il 31/7/2017 n. (omissis), anche a saldo e stralcio di ogni sua pretesa, diritto e azione nei confronti della menzionata avv. (omissis)".
Preciso che mi sono fatto assistere da un legale per la stipula di questo accordo. La mia condizione principale era che il versamento della somma estinguesse ogni ulteriore spesa per lo scrivente e che non vi fossero ulteriori obbligazione a mio carico.
Il legale che mi assistette rilevò che l'accordo andava in quella direzione.
Tuttavia a distanza di un anno mi è stato notificato un atto dell'Agenzia delle Entrate per il mancato versamento dell'imposta di registrazione della sentenza del giudice di pace per € 400,00 + Sanzioni e interessi per un totale di € 561,34. Co-obbligato risulta l'altra parte.
In virtù dell'accordo stipulato, in virtù dell'articolo citato, rilevato che è specificato che la somma versata è "omnicomprensiva", il pagamento dell'imposta di registrazione non sarebbe dovuta ricadere sulla parte opposta?
Non avendo ottemperato al versamento ho modo per far valere questo accordo?
In che modo potrei agire e con quale possibile esito e costi?

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 21/08/2018
Esaminati sia la sentenza che il contenuto dell’accordo transattivo cui si accenna nel quesito si osserva come, purtroppo, nessuno di questi ultimi si sia espressamente pronunciato sull’imposta di registro.
Solo talvolta, purtroppo (non c’è una regola su questo) il Giudice, nella parte della sentenza in cui liquida le “spese di causa”, fa riferimento espresso anche all’imposta di registro e stabilisce a carico di chi quest'ultima debba essere posta.

Chiariamo in primo luogo di cosa si tratta.
Per molti provvedimenti giudiziari è previsto – dalla normativa tributaria – il pagamento, appunto, dell’imposta di registro, in misura fissa o in percentuale rispetto al valore della causa.
La regola generale è quella per cui tutte le parti del giudizio concluso con la sentenza da registrare sono tenute al pagamento di questa imposta: infatti, le parti del processo sono obbligate in solido.
“In solido” significa che l’Agenzia delle Entrate può chiedere le somme dovute sia all’una che all’altra parte, e che colui al quale viene inoltrata questa richiesta deve pagare l’intera cifra, salva poi la possibilità di chiedere all’altra parte la restituzione di tutto quanto versato.

Normalmente, anche il pagamento dell’imposta di registro segue la soccombenza, ovvero la parte che soccombe (che perde) nel giudizio sarà tenuta a pagare non solamente li compenso del/dei legale/i, ma anche le spese del giudizio, tra le quali vi è pacificamente anche l’imposta di registro.
Maggiori problemi si pongono quando le spese vengono invece compensate, ovvero vengano suddivise (al 50% o in diversa misura) tra le parti.
Nel caso di specie la soccombenza è evidente e totale a carico del convenuto: anche se, dunque, la sentenza non fa espresso riferimento all’imposta di registro, quest’ultima deve ritenersi integralmente posta a carico di questi, essendo stato egli condannato alle “spese del giudizio”.

Neppure l’atto transattivo, tuttavia, accenna a questo emolumento (il che sarebbe stato senz’altro opportuno, ad evitare ora controversie aggiuntive tra le parti), per cui, ad avviso di chi scrive, il ragionamento può condurre ad escludere che il debitore debba ora versare l’intero ammontare dell’imposta.

Nelle premesse dell’atto transattivo, infatti, si richiama la sentenza, si specifica che è quest’ultimo il titolo esecutivo che riconosce il credito all’avvocato vittorioso avanti al Giudice di Pace e si ricorda la somma per la quale il debitore è tenuto al pagamento, che è la medesima di cui alla sentenza stessa (€ 1.205,00 e le spese esenti liquidate).
Il debito di cui sopra è successivamente aumentato nel tempo a motivo della mora del debitore, per cui nell’atto di precetto e poi ancora nell’atto di pignoramento è divenuto pari ad oltre € 6.000,00.
Anche se non si è presa visione del contenuto di quest’ultimo atto esecutivo, è presumibile ritenere con sufficiente certezza che non sia stata specificata neppure in quella sede l’imposta di registro né che sia stato chiarito a carico di chi debba essere posta.

Esaurite le premesse, l’atto transattivo stabilisce che il debitore “intende estinguere le proprie obbligazioni” corrispondendo una somma “onnicomprensiva” concordata. Ebbene, la mancanza di ulteriori precisazioni, fa intendere che le “obbligazioni” di cui si parla siano quelle (e solo quelle) descritte in premesse (spese di giudizio, liquidate in € 1.205,00 oltre accessori e poi aumentate nei vari atti giuridici che si sono succeduti; spese esenti liquidate, che erano € 125,00; ulteriori spese di giudizio, tra le quali implicitamente, come si è detto sopra, è pacifico rientri anche l’imposta di registro) e che il versamento della somma concordata tra le parti sia satisfattivo dell’intero debito.
In conclusione, dunque, il pagamento dell’imposta di registro, proprio in forza dell’accordo transattivo, dovrà essere posto integramente a carico di controparte, che ha già ricevuto una somma forfettaria concordata al fine di non avere più debiti legati al vecchio contenzioso e chiudere la posizione con il legale precedente.

Chi ha posto il quesito deve, a questo punto, inoltrare la richiesta di pagamento ricevuta dall’Agenzia delle Entrate alla controparte (che presumibilmente avrà ricevuto le stessa richiesta) ed invitarla al pagamento, esplicitando le ragioni sopra illustrate.
Qualora, però, controparte non dovesse ottemperare all’invito, è bene sapere che l’Agenzia potrebbe agire esecutivamente per il recupero del 100% della somma nei confronti solo di chi ha posto il quesito, con aggravio di interessi.
Ad evitare questo, ad avviso di chi scrive, si potrebbe versare l’imposta – così bloccando il recupero del credito erariale a beneficio di entrambe le parti – e poi richiedere in rivalsa l’importo alla controparte.

L’azione dovrebbe essere una causa civile ordinaria di condanna; non è possibile, tuttavia, sbilanciarsi sull’esito di quest'ultima (infatti benché, lo si ripete, la si ritenga fondata non è certo che il Giudice concordi con il ragionamento esposto, per cui gli potrebbe semplicemente basarsi sul principio della soccombenza ignorando l’accordo transattivo), né è possibile quantificarne i costi (perché questi dipendono dal legale cui ci si affiderebbe per l’assistenza in giudizio).


Anonimo chiede
giovedì 20/04/2017 - Toscana
“In sentenza , il giudice per le spese processuali si e' cosi' espresso:
"pone le spese di causa , liquidate in € 6.000, oltre le spese forfettarie iva cpa, il 60% a carico del convenuto (che sono io) e compensa il residuo 40%."
Ho avuto interpretazioni contrastanti , pertanto chiedo :
Quanto dovrei pagare alla controparte ?
Quanto al mio avvocato secondo il giudice?
Mi scuso , ringrazio e saluto cordialmente.”
Consulenza legale i 27/04/2017
Al termine del giudizio, il Giudice ai sensi dell'art.91 c.p.c. liquida le spese legali in favore della parte vittoriosa, ponendole a carico della parte soccombente.
Chi perde la causa dovrà rifondere, a colui che ha vinto, le spese che ha sostenuto per pagare l'avvocato.
Chiaramente non può essere lasciata alla parte vittoriosa la quantificazione delle spese legali in quanto, con ogni probabilità, questi potrebbe auto attribuirsi compensi sperequati rispetto all'attività svolta.
E,' quindi, il Giudice che, al termine della controversia, liquida il dovuto.

In alcuni casi, come ad esempio per il non totale accoglimento delle conclusioni dell’una piuttosto che dell’altra parte, il Giudice può non adoperare la regola ordinaria e compensare, in tutto od in parte le spese legali in base al disposto di cui all'art.92 c.p.c..

Nel suo caso, appunto, il Giudice ha liquidato le sole spese della controparte quantificandole in € 6.000,00.
Tale somma rappresenta il compenso totale che spetta all'avvocato di controparte, oltre al contributo obbligatorio dovuto alla cassa forense (c.p.a) pari al 4% del compenso, le spese generali pari al 15% del compenso ed all'iva .
Di questa cifra lei è tenuto al pagamento del solo 60%, ovverosia di € 3.600,00 a titolo di compenso professionale, più il contributo previdenziale dovuto alla cassa forense (4%) per € 165,60, più le spese generali (15%) per € 540,00 più iva (22%) (se l'avvocato è soggetto a regime di tassazione ordinario) pari ad € 947,23.
Dovrà quindi corrispondere all'avvocato della controparte un totale di € 5.252,83.
Mentre per il restante 40% pari ad € 2.400, più c.p.a., spese generali e iva, del compenso dell'avvocato vittorioso sarà a carico del cliente stesso, e cioè della sua controparte.

Vi sono poi le spese vive e cioè quei costi, di solito esigui, che l'avvocato ha sostenuto e/o la parte ha anticipato per la controversia, come ad esempio il contributo unificato, le spese di spedizione di una raccomandata, le spese per la notifica ecc. .
In assenza di una previsione specifica del giudice anche queste dovranno essere ripartite in parte a carico suo (per il 60%) ed in parte a carico della controparte (40%).

Per quanto riguarda il compenso spettante al suo avvocato per l'attività prestata, invece, il Giudice nulla ha disposto.
Questo perchè ciascun soggetto può concordare liberamente con il proprio legale un compenso ai sensi dell'art. 13 della Legge 247/2012, al momento del conferimento dell'incarico.
Se però le Parti non hanno preventivamente discusso degli onorari, allora l'avvocato potrà chiedere al suo cliente un compenso commisurato ai parametri dettati in materia dal decreto ministeriale n. 55/2014.
Per avere un'idea dei compensi minimi e massimi che l'avvocato potrebbe richiederle per l'incarico svolto, in base ai parametri di legge, occorre tener conto della competenza -il Giudice innanzi al quale si è svolto il giudizio - e del valore della controversia.

Considerando che in linea di massima il compenso dovuto al suo avvocato sarà a grandi linee lo stesso che il Giudice ha liquidato alla controparte (quindi ulteriori 6000 euro), conoscendo il valore della controversia e la competenza, sul web può trovare numerosi siti che calcolano il compenso minimo, medio e massimo che può richiederle il suo avvocato in base ai criteri dettati dall'anzidetto DM. n.55/2014.

Salvatore M. chiede
mercoledì 23/11/2016 - Piemonte
“sono stato condannato alle "spese di procedura liquidate in complessivi €. 2.250,00 per competenze oltre accessori di legge"; l'avvocato della parte vittoriosa mi chiede, in aggiunta, il pagamento di €. 337,50 per "rimborso forfetario 15%", €. 103,50 per "cassa avvocati 4%", €. 592,02 per i.v.a. 22%", €. 98,00 per "cu iscrizione a ruolo (?)": il tutto per un totale di €.3.381,02.
io conto di pagare soltanto la somma di €. 2.250,00 direttamente alla parte vittoriosa, verso la quale mi considero debitore exart.91 c.p.p.; chiedo il Vostro parere, grazie”
Consulenza legale i 27/11/2016
Ai sensi dell’art. 91 c.p.c. il giudice condanna la parte soccombente in una causa civile alla rifusione delle spese processuali e degli onorari di difesa sopportati dalla parte vittoriosa.
Nel suo caso, il giudice ha provveduto a condannarla alla “competenze ed accessori di legge”.
Con la dicitura “accessori di legge” sono ricomprese: le spese generali (o spese forfetizzate), ai sensi dell’art. 13, comma 10, L. 247/2012, la cui misura è stabilita nell'art. 2 del D.M. n. 55/2014 al 15%; il 4% per la c.d. C.P.A. (vale a dire, la Cassa di Previdenza e Assistenza, la Cassa Forense); il rimborso delle spese fisse (nel caso di specie, la somma di € 98,00 per il contributo unificato necessario per procedere all’iscrizione a ruolo della causa che l’ha vista soccombente) ed infine l’IVA, nella misura del 22%.
In altre parole, la condanna alle spese prevede espressamente anche la rifusione degli accessori di legge, che dovranno essere rimborsati direttamente al legale della sua controparte nella misura stabilita dalla parcella, in aggiunta, quindi, alle competenze (compenso dell'avvocato della parte vittoriosa).
Se lei si limitasse a pagare solo i 2250 euro farebbe un adempimento parziale, e in qualunque momento potrebbe venirle richiesto il saldo, eventualmente anche con decreto ingiuntivo se decidesse di non adempiere spontaneamente.

Ruggero S. chiede
venerdì 22/05/2015 - Veneto
“In una causa di divorzio il Giudice mia ha "obbligato" a dare un assegno alla ex moglie solo per il mantenimento dell'unica figlia. Può la mia ex moglie scrivermi: "poichè sei stato condannato".......”
Consulenza legale i 22/05/2015
La parola "condanna" evoca nel comune sentire un processo penale e la commissione di un reato.

Tuttavia, anche nel diritto civile esiste la sentenza di condanna, che ha naturalmente un significato del tutto diverso.
La sentenza civile di condanna è il provvedimento con cui, su relativa domanda di parte, il giudice impone alla parte soccombente di dare qualcosa, o di fare o non fare qualcosa.

Si tratta di una delle tre tipologie di sentenze contemplate in ambito civile:
1. le sentenze, appunto, di condanna;
2. quelle di accertamento (rivolte a chiedere che il giudice accerti semplicemente l'esistenza del diritto);
3. quelle costitutive (cioè le sentenze che creano, modificano o estinguono una situazione giuridica).

In un'unica sentenza si possono, poi, avere diversi "capi", di natura anche diversa (es. uno di accertamento e uno di condanna): ciascun capo risponde ad una domanda posta dall'attore o dalle altri parti processuali.
Ad esempio, il capo di condanna che risulta presente in quasi tutte le sentenze, è quello relativo alle spese di giudizio, che vengono poste in capo alla parte soccombente (art. 91 del c.p.c.).

Si evince dal quesito che nel caso di specie si è trattato di un divorzio giudiziale. Di conseguenza, all'esito del giudizio non vi è stata l'omologazione del tribunale rispetto ad un accordo dei coniugi, ma una vera e propria sentenza, che può contenere, quindi, capi di condanna.

Quando il giudice dispone che venga corrisposto un assegno mensile a favore di un coniuge, a titolo di mantenimento del figlio minore, si ha una condanna (civile) dell'altro coniuge al pagamento.
L'effetto principale della sentenza di condanna è quella di consentire alla parte vittoriosa di agire con l'azione esecutiva (cioè con il pignoramento dei beni del debitore) quando il "condannato" non paga o non esegue spontaneamente l'ordine. Questo effetto risulta certamente ricollegato alla sentenza che, in una causa di divorzio giudiziale, ordina al coniuge il pagamento del mantenimento all'altro, anche se per il figlio.

Pertanto, nel caso in esame, la moglie ha correttamente utilizzato la parola "condanna", nel senso civilistico del termine.
Del resto, già i romani indicavano con condemnatio quella parte della formula (nel procedimento detto appunto formulare, di diritto privato) che conteneva l'attribuzione al giudice del potere di condannare al pagamento di una somma, tramite un discorso imperativo in forma alternativa, con cui gli si imponeva di condannare od assolvere.

Monica chiede
martedì 03/05/2011 - Veneto

“Volevo avere un'informazione. Nel caso in cui sia data ragione alla persona da me citata avanti al Giudice di pace, quali sono le conseguenze cui sono sottoposta? Grazie”

Consulenza legale i 06/05/2011

Ai sensi dell’art. 91 del c.p.c. il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte. In caso di soccombenza totale in un processo civile, la parte risultata perdente è tenuta la pagamento dell’intera somma liquidata a titolo di spese processuali dal Giudice di pace, come determinate sulla base della nota spese avversaria, previamente depositata in cancelleria. È, quindi, dovuto il rimborso di diritti, onorari e spese (esenti o meno), oltre agli accessori di legge, cioè la somma dovuta dalla parte venditrice al proprio difensore a titolo di rivalsa dell’I.V.A. e il C.p.a., contributo previdenziale per la Cassa Avvocati e Procuratori (vedi Cass. Civ. sentenza n. 3412/1997). È dovuto il rimborso delle spese forfettarie, solo se espressamente previsto. Inoltre, se vi è stato l’espletamento di una consulenza tecnica (normalmente, l’anticipazione del fondo spese è posta a carico di parte attrice), potrebbe esserci la previsione di pagamento del residuo nel capo relativo alla condanna alla spese processuali. Il giudice previa motivazione, può decidere anche di effettuare una compensazione – totale o parziale - delle spese di giustizia, per cui ognuno sarà tenuto a pagare le competenze e le spese del suo difensore o a pagarle nelle quote stabilite dal Giudice (Cass. civ., sez. I, sentenza 16.04.2008 n° 14563; Cass. civ., sez. II, sentenza 19.11.2007 n° 23993).

La parte soccombente, inoltre, sarà onerata del pagamento delle spese di registrazione della sentenza il cui ammontare è contenuto in un apposito avviso di liquidazione dell’imposta di registro reperibile dall’Agenzia delle Entrate (Cass. Civ. sentenza n. 388/1985). Qualora ci sia stata la compensazione delle spese di giustizia, ognuno sarà tenuto a pagare l’imposta di registro in ragione della metà (Cass. Civ. sentenza n. 5707/1991).


Rolando chiede
domenica 30/01/2011

“Il codice prevede un tempo massimo per il pagamento delle spese processuali?”

Consulenza legale i 02/02/2011

Ai sensi dell’art. 282 del c.p.c. la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguenza che la parte soccombente deve pagare immediatamente l’importo liquidato per le spese processuali a favore della parte vincitrice, la quale, a sua volta, è tenuta a sollecitare, altrettanto velocemente detto pagamento. In mancanza di pagamento spontaneo, si procederà con l’intimazione a precetto ex art. 480 del c.p.c. e trascorsi 10 giorni (o un termine superiore, mai inferiore), dalla notifica fatta personalmente alla parte soccombente, si dovrà dare inizio all’esecuzione forzata. Tutto ciò sul presupposto che, nel frattempo, la parte soccombente non abbia impugnato la sentenza, formulando apposita istanza di inibitoria dell’efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 del c.p.c. e art. 351 del c.p.c. che, se accolta, osta alla prosecuzione della procedura di recupero di quanto dovuto.

In caso di totale inerzia del creditore/parte vincitrice del processo, il diritto di credito vantato, comunque, si prescrive in dieci anni ai sensi dell'art. 2946 del c.c.


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