Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 21613 del 4 settembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessitą da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessitą di esaminare il merito della causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva considerato di valore indeterminabile la causa relativa all'impugnazione di una sentenza per violazione del contraddittorio determinata dalla nullitą della notificazione dell'atto introduttivo).

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