Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4823 del 1 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove la sentenza impugnata consti di due distinti capi – nella specie, spettanza dell'integrazione al minimo di una pensione e cristallizzazione della doppia integrazione –, il giudice di primo grado abbia provveduto unitariamente ed indistintamente sulle spese, e quello d'appello abbia riformato uno solo dei due capi, il potere, spettante a quest'ultimo, di statuire sulle spese, deve tener conto della soccombenza soltanto parziale dell'appellato, relativa al solo capo riformato.

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