Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 7010 del 17 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo a cognizione ordinaria, il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, comma 1, c.p.c., č da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.