Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11006 del 26 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice, che nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in grado di controllare l'osservanza dei limiti indicati dalle tariffe, legittimamente liquida le spese, i diritti e gli onorari in un'unica somma se ha cura di specificare la voce degli onorari che concorre a formare tale somma dato che tale specificazione consente anche di determinare l'importo della somma liquidata per i diritti e le spese.

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