Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3956 del 26 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il criterio della soccombenza, quando non viene escluso dalla compensazione per giusti motivi, opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, pure quando nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della controparte.

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