Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25553 del 30 novembre 2011

(3 massime)

(massima n. 1)

La transazione fatta dal creditore con alcuni dei debitori in solido, avente ad oggetto la sola quota dei coobbligati stipulanti, con espressa riserva di conservazione del credito verso il debitore non stipulante, nei limiti della rispettiva quota, č estranea all'ambito di applicazione dell'art. 1304, primo comma, c.c., e produce l'effetto dello scioglimento del vincolo solidale. Tale effetto, pur determinato dalla volontā manifestata dai soli soggetti contraenti, rispetto alla quale il debitore coobbligato č terzo, si produce indirettamente nei confronti di quest'ultimo, incidendo sulla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione solidale e operando, dal punto di vista soggettivo, in senso favorevole al terzo stesso, il quale resta, infatti, obbligato, ai sensi dell'art. 1292 c.c., soltanto nei limiti della propria quota, se ed in quanto dovuta, essendo libero di opporre al creditore eccezioni sia personali, sia relative all'obbligazione originaria.

(massima n. 2)

A norma dell'art. 6, d.m. 8 aprile 2004, n. 127, in caso di rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, č quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".

(massima n. 3)

In tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile č applicabile anche nel caso in cui questo valore, da accertarsi in corso di causa, sia rimasto non determinato in conseguenza dell'accoglimento di un'eccezione preliminare di merito, quale l'eccezione di prescrizione.

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