Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16512 del 31 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicitą" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini del'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operativitą della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/05/2018).

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