Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8532 del 23 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione; non integra, del resto, il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito pur può tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese.

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