Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 19482 del 23 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, č stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione).

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