Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1968 del 26 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui il procuratore difenda il cliente contro più parti, come quando la riunione dei processi derivi da litisconsorzio facoltativo, poiché l'attività professionale si estende allo studio delle posizioni e situazioni sostanziali e processuali di ciascuna parte avversa, all'esame degli scritti difensivi relativamente diversificati, alla ricerca di atti e documenti particolari per ciascuna di esse, alla stesura di tante comparse quanti sono gli avversari, è necessario che, ai fini della liquidazione dell'onorario, dei diritti e delle spese, il giudice esamini le posizioni di ciascuna parte e l'attività concreta svolta dal difensore rispetto a ciascuna di esse, frazionando, secondo il suo prudente apprezzamento, le voci degli onorari relative alle prestazioni comuni ai litisconsorti nonché quelle attinenti alle spese ed ai diritti di procuratori, ed applicando per intero a chi di dovere quelle riguardanti le posizioni peculiari di ciascuno degli avversari.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.