Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15198 del 11 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Le spese di custodia ed il compenso al custode giudiziario rientrano tra le spese di lite e devono essere poste a carico della parte soccombente, anche d'ufficio ed in mancanza di apposita istanza della parte vittoriosa.

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