Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7625 del 30 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In base al principio di causalitą la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia: č pertanto legittima la condanna alle spese della parte che si sia costituita e abbia svolto la conseguente attivitą processuale malgrado la sopravvenuta perdita della "legitimatio ad processum", non potendosi la stessa, in base a quest'ultima circostanza e senza che la stessa sia stata rappresentata alla parte avversa, considerare estranea alle spese che, anche con la sua resistenza, abbia causato all'altra parte, ove questa risulti vittoriosa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la condanna alle spese pronunciata nei confronti di un genitore, convenuto in riconvenzionale nella qualitą di legale rappresentante del figlio minore, il quale, a seguito del rigetto della domanda riconvenzionale in primo grado, si era costituito in appello unitamente al figlio, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado, resistendo all'impugnazione della controparte).

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