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Articolo 186 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istanza di ingiunzione

Dispositivo dell'art. 186 ter Codice di procedura civile

Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna (1). Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione (2).

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei [214 c.p.c.] o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico [221 c.p.c.].

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma (3).

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma (5).

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace [290 c.p.c. ss.], l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647 (4).

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (5).

Note

(1) L'oggetto dell'ingiuzione che può essere richiesta dalla parte è il pagamento di una somma di denaro liquida ed esigibile o di una determinata quantità di cose fungibili oppure, ancora, la consegna di una cosa mobile determinata.
I presupposti per la pronuncia di tale ordinanza sono quelli tipici del procedimento di ingiunzione (v. 633 e ss.), in particolare la prova scritta del diritto che si fa valere.
Vi sono però delle differenze con il procedimento di ingiunzione disciplinato dal quarto libro del codice di procedura civile. Innanzitutto, l'ordinanza in esame non viene pronunciata inaudita altera parte (art. 641 del c.p.c.), tranne nel caso in cui il debitore ingiunto sia contumace: se questi si costituisce, vi dovrà essere il contraddittorio tra le parti.
Inoltre, quanto alla concessione della provvisoria esecuzione, se l'ingiunto è contumace, essa può concedersi ai sensi dell'art. 642; se il debitore si è costituito, invece, la provvisoria esecutorietà è concessa anche quando l'opposizione del convenuto è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648.
(2) L'istanza di ingiunzione può essere chiesta verbalmente in udienza o fuori udienza, mediante istanza scritta depositata in cancelleria. Quanto ai termini per la presentazione della richiesta, l'articolo in commento si limita a dire che essa va proposta "fino al momento della precisazione delle conclusioni" ma aggiunge "in ogni stato del processo": si deve, pertanto, ritenere che essa possa essere avanzata anche in caso di sospensione (v. 295) e interruzione (v. 299 ss.) del processo stesso. Poiché la norma non menziona il "grado" del processo, si esclude che l'istanza possa essere proposta in fase di impugnazione.
(3) Su questo punto, l'ordinanza di ingiunzione si differenzia nettamente dal decreto ingiuntivo, in quanto è regolata dal regime ordinario delle ordinanze istruttorie, revocabili e modificabili dal giudice che le ha pronunciate.
(4) Al pari del decreto ingiuntivo, in caso di mancata opposizione o di mancata costituzione dell'opponente ai sensi dell'art. 647 del c.p.c. o di estinzione del giudizio di opposizione, l'ordinanza di ingiunzione, se il giudizio vada ad estinzione, acquista l'efficacia esecutiva di cui non fosse già stata munita nonché l'incontrovertibilità ed autorità di cosa giudicata.
(5) L'intero articolo è stato aggiunto con l. 26 novembre 1990, n. 353.

Ratio Legis

Le ordinanze previste agli artt. 186 bis, 186ter e 186quater costituiscono i c.d. provvedimenti anticipatori di condanna, pronunciati dal giudice istruttore nel corso del processo, prima della sentenza definitiva, ma sullo stesso oggetto della domanda principale. Il fine di tali provvedimenti è quello di anticipare il soddisfacimento dell'istanza dedotta in giudizio, scoraggiando la prosecuzione di liti meramente pretestuose. Pur trattandosi di normali ordinanze istruttorie, modificabili e revocabili ex art. 177 del c.p.c. (tranne quella prevista dall'art. 186 quater), esse possiedono un carattere decisorio, i cui effetti sopravvivono all'estinzione del processo.

Spiegazione dell'art. 186 ter Codice di procedura civile

L'istituto previsto dalla norma in esame è stato introdotto con la L. 26.11.1990, n. 353, ed è volto a disciplinare le ipotesi in cui nel corso del procedimento di primo grado sussistano i presupposti previsti dalla disciplina del procedimento ingiuntivo per l'accesso alle forme anticipate del procedimento monitorio.

Si prevede, infatti, l’inserimento di un sub procedimento ingiuntivo all’interno del procedimento ordinario di cognizione, ovviamente con qualche deviazione rispetto al modello del procedimento speciale di ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.

In particolare, si prevede che, nel corso dell'ordinario giudizio di primo grado, il creditore o colui il quale ha diritto alla consegna di una cosa mobile, possa ottenere un provvedimento, avente forma di ordinanza, uguale per contenuto ed efficacia ad un decreto ingiuntivo, purchè sia in condizione di fornire prova scritta del diritto vantato in giudizio.

L'ordinanza di ingiunzione qui disciplinata può avere ad oggetto sia somme di denaro che il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata o di una determinata quantità di cose fungibili, e può essere emessa anche se il diritto di credito dipende da una controprestazione o risulti subordinato ad una condizione sospensiva, purché l'istante offra elementi di prova idonei a far presumere l'adempimento della prima o l'avveramento della seconda.

Per ottenere tale ordinanza, la parte creditrice ha l'onere di proporre una specifica istanza al giudice, la quale non può presentarsi come nuova rispetto al petitum iniziale, dovendo trovare fondamento nella più ampia domanda giudiziale di merito che sia stata proposta dalla medesima parte creditrice, sia in via principale che riconvenzionale.

Poiché l’art. 186 ter presuppone la costituzione o la contumacia del convenuto, se ne deduce che l'ordinanza di ingiunzione qui disciplinata non può essere emessa prima dell'udienza di prima comparizione.

Deve anche osservarsi che la disciplina dettata dalla presente norma non prevede l'apertura di un'autonoma fase di opposizione; al contrario, il processo dovrà proseguire regolarmente, essendo soltanto previsto che la condanna provvisoria possa essere revocata, modificata ovvero confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è in ogni caso destinata ad essere sostituita o assorbita.

Il provvedimento anticipatorio in esame, invece, risulta assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, 1° co. c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale.

Parte della dottrina ritiene che, in considerazione della funzione anticipatoria della tutela esecutiva del creditore e del chiaro riferimento testuale che viene fatto al giudice istruttore, l'ordinanza di ingiunzione non possa essere pronunciata nelle fasi di impugnazione.

Si ammette, tuttavia, l'operatività dell'istituto anche nei processi soggetti a riti speciali; in particolare, la giurisprudenza di merito sembra riconoscere l'ammissibilità dell'ordinanza di ingiunzione nel rito locatizio di cui all'art. 447 bis del c.p.c..

Dispone il quinto comma della norma che, se l'ordinanza viene emessa contro il debitore contumace, deve essergli notificata a norma dell'art. 644 del c.p.c. e deve contenere l'espresso avvertimento che, in caso di mancata costituzione entro venti giorni, l'ordinanza diverrà esecutiva ex art. 647 del c.p.c..

La prevalente dottrina ritiene che la prova scritta, presupposto dell'ordinanza ex art. 186 ter, possa formarsi anche nel corso del processo, e che possa essere rappresentata dal verbale di assunzione di una prova costituenda, come ad esempio dalla confessione giudiziale o dalla testimonianza documentate nel verbale d'udienza.
Tra le prove scritte ritenute idonee a legittimare la pronuncia dell'ordinanza ingiuntiva, vi è il verbale della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.

Massime relative all'art. 186 ter Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6481/2019

In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 della tariffa (annesso A, parte prima), rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186-ter c.p.c., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o sub-procedimento e che sia esecutivo, a nulla rilevando che nelle categorie di atti tassabili ex art. 37 cit. manchi il riferimento a quello contemplato dall'art. 186-ter c.p.c., sia perchè la norma processuale è sopravvenuta al d.P.R. n. 131 del 1986, sia per l'espresso riferimento alla normativa sul decreto ingiuntivo contenuto nella legge sull'imposta di registro. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 22/12/2014).

Cass. civ. n. 23513/2016

I provvedimenti, diversi dalla sentenza, di revoca o modifica dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. ne condividono la natura, essendo inidonei ad assumere contenuto decisorio e ad incidere, con autorità di giudicato, su posizioni di diritto sostanziale e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione.

Cass. civ. n. 26937/2013

L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c., sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.

Cass. civ. n. 1820/2007

La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso.(Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione).

Cass. civ. n. 13252/2006

L'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., nei confronti della parte contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, senza che all'uopo sia necessaria l'istanza del creditore di attribuzione all'ordinanza della esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c. In presenza dell'istanza del creditore il processo, ove l'ordinanza abbia deciso sull'intera domanda che ne costituisce l'oggetto, dev'essere definito con un'ordinanza che dichiari l'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 647 e l'idoneità alla definizione del processo, mentre, se l'ordinanza ingiuntiva abbia deciso solo su una delle domande oggetto del giudizio ovvero su un capo o su parte dell'unica domanda, l'ordinanza deve provvedere in tal senso riguardo a detta domanda, capo o parte, e disporre il prosieguo del giudizio per il residuo. Viceversa, in difetto dell'istanza del creditore, il processo dev'essere deciso necessariamente con sentenza, la quale deve dare atto della definizione dell'oggetto deciso dall'ordinanza perché quest'ultima è passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace. Ciò, anche nell'ipotesi in cui, a seguito della rituale notificazione dell'ordinanza, il contumace si sia costituito tardivamente, poiché in questo caso valgono le ragioni che impediscono di applicare l'art. 647 all'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo tempestiva, seguita da una costituzione tardiva dell'ingiunto ed a quella di opposizione tardiva seguita dalla costituzione, e che esigono la definizione dell'opposizione con la cognizione ordinaria, ferma restando, tuttavia, la cosa giudicata sul decreto, della quale la sentenza deve prendere atto, dichiarando rispettivamente improcedibile ed inammissibile l'opposizione. Nel caso dell'ordinanza ingiuntiva il processo dev'essere, pertanto, definito, in tutto od in parte, con sentenza che darà atto della definitività dell'ordinanza.

Cass. civ. n. 8917/2003

Pronunciata dal giudice istruttore ordinanza d'ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. e revocata, successivamente, soltanto l'efficacia esecutiva dell'ordinanza stessa, il debitore ingiunto, il quale abbia medio tempore pagato la somma portata dall'ingiunzione (ancora) provvisoriamente esecutiva a seguito di intimazione ad adempiere contenuta in atto di precetto notificatogli dal creditore, non può instaurare autonomo e distinto (rispetto al processo in cui è stata emessa l'ordinanza d'ingiunzione) procedimento di ingiunzione ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. al fine di far valere la propria pretesa restitutoria, atteso che gli errori e/o i vizi afferenti all'ordinanza di ingiunzione ovvero al sub-procedimento nell'ambito del quale essa è stata adottata possono essere emendati esclusivamente in tale ambito, mediante la sua revoca e/o la sua modifica ad opera dello stesso giudice che l'ha pronunciata, oppure nel più ampio ambito della decisione che definisce il giudizio di merito, ed in tali ambiti esclusivamente possono e debbono inserirsi anche le domande restitutorie del debitore ingiunto.

Cass. civ. n. 6325/1999

L'ordinanza ingiunzione di pagamento o consegna di cui all'art. 186 ter c.p.c. è sottoposta al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c. e pertanto non può mai pregiudicare la decisione della causa, essendo revocabile in ogni tempo e destinata ad essere assorbita nella sentenza; ne consegue che il provvedimento non ha natura decisoria e, dato il suo carattere meramente anticipatorio, è insuscettibile di passare in cosa giudicata formale; pertanto tale ordinanza non può essere impugnata né con regolamento di competenza né con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost.

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relative all'articolo 186 ter Codice di procedura civile

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Giuseppe E. chiede
domenica 24/09/2017 - Lombardia
“Buongiorno,
Ho acquistato nel maggio 2015 da un gallerista di Parigi litografie attribuite a Chagall ma non originali,come dimostrato da expertise autorevoli.Inoltre il sito dal quale ho acquistato prevedeva 7 giorni per il recesso e la competenza del Tribunale di Parigi.Poichè ignoravo che il termine per recedere in realtà è di 14 giorni,trascorsi i 7 giorni indicati nel sito del venditore,non ho esercitato il diritto di recesso ritenendo di non avervi più diritto ;l'ho fatto dopo circa un mese dal ricevimento della merce ,essendo venuto a conoscenza casualmente del termine corretto.Il gallerista non ha ritenuto valido il recesso ,non ha restituito i soldi ed ha trattenuto i fogli che gli avevo rispedito.Nel febbraio 2016 ho citato il gallerista davanti al Tribunale di Milano,con atto di citazione in francese.
II giudice ha concluso l'istruttoria nel maggio 2017 ,ha rigettato le istanze istruttorie , ha ingiunto alla parte convenuta ex art 186 ter di pagare la somma trattenuta di 10.500 euro,oltre agli interessi legali dal giorno della domanda,le spese del procedimento di ingiunzione ecc.ecc.ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al giorno 8 novembre 2018 ore 10.
Sono passati più di 4 mesi dall'ingiunzione ma ,malgrado le sollecitazioni del legale,è rimasta lettera morta ;chiedo quali azioni sono necessarie per convincere la controparte ad adempiere,Infine l'udienza per la precisazione delle conclusioni, fissata dopo un anno e mezzo dalla chiusura dell'istruttoria ,non rappresenta una violazione del principio della ragionevolezza e del giusto processo?
Grazie.”
Consulenza legale i 28/09/2017
Il primo problema che si pone è quello della natura internazionale del contratto di acquisto.
La controparte, infatti (il venditore) è francese.

Il diritto applicabile, in un caso come questo, è normalmente quello concordato tra le parti in forza della loro autonomia e libertà contrattuale: bisognerebbe verificare se, nella parte del sito dedicata alla regolamentazione degli acquisti, ci sia scritto (e ci sarà scritto senz’altro) quale siano la legge applicabile nonché la giurisdizione in caso di controversie.
Dalla descrizione dei fatti contenuta nel quesito, tuttavia, si capisce che la questione è già stata affrontata e risolta dal Tribunale milanese e che quest’ultimo ha con tutta probabilità applicato la disciplina secondo la quale il Giudice competente a conoscere la controversia è quello del luogo di residenza del consumatore (il riferimento normativo è la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, una convenzione di diritto internazionale privato entrata in vigore in Italia dal primo aprile 1991, in virtù di ratifica intervenuta con Legge n. 975 del 18 dicembre 1984. Essa è in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea).

Ora si pone nel caso in esame il problema di come dare esecuzione all’ordinanza ingiuntiva ottenuta: non essendo possibile, infatti, costringere materialmente l’avversario al pagamento, sarà inevitabile procedere con un’esecuzione forzata vera e propria.
Ebbene, in materia di esecuzione di provvedimenti stranieri all’interno di un ordinamento diverso da quello di emanazione dei primi, vale il regolamento (Ue) 1215/2012, entrato in vigore nel gennaio 2015, avente ad oggetto la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Esso si applica a tutte le azioni promosse, agli atti pubblici registrati e alle transazioni giudiziali omologate successivamente alla suddetta data.
Con questo intervento il legislatore europeo ha inteso semplificare ulteriormente la circolazione dei titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali in materia civile all’interno dell’Unione europea.
La novità più significativa introdotta dal Regolamento in oggetto è certamente l’abolizione dell’obbligo di exequatur per le decisioni emesse in uno Stato membro diverso da quello in cui deve procedersi all’esecuzione.
Scompare, in buona sostanza, la procedura volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività della pronuncia straniera da parte dell’autorità giudiziaria nazionale, il che rende possibile agire in esecuzione in un qualsiasi Stato membro producendo semplicemente una copia della decisione e un attestato rilasciato, su istanza dell’interessato, dall’autorità giudiziaria dello Stato di origine del provvedimento.

Prima di iniziare l’esecuzione, l’attestato e la decisione devono essere notificati alla parte contro cui si chiede l’esecuzione.
L’autorità competente per l’esecuzione ed il debitore hanno la facoltà di chiedere al creditore procedente di fornire una traduzione dell’attestato o della decisione straniera.
E’ ora sufficiente per il creditore interessato esibire, innanzi al giudice dello Stato nel quale intende ottenere l’esecuzione, una copia autentica della decisione e un attestato rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine sulla base di un modello standard allegato al regolamento stesso
Una volta ottenuti tali documenti presso il giudice di uno Stato Membro, si può senz’altro procedere in Italia alla notifica degli stessi al debitore assieme al precetto. Anche se non obbligatorio, è consigliabile produrre sempre una traduzione dell’attestato e della decisione della quale si chiede l’esecuzione, meglio ancora se giurata.
Il procedimento di esecuzione delle decisioni straniere resta, quindi, disciplinato dalla legge italiana.
Pertanto, una volta superato il passaggio della notifica di titolo esecutivo ed atto di precetto, si potrà procedere, a scelta, tra:
- pignoramento mobiliare;
- pignoramento immobiliare;
- pignoramento presso terzi.

La scelta dipende, tra le altre cose, dall’importo che dev’essere recuperato.
Il pignoramento immobiliare, infatti, è molto costoso e ha tempi di durata molto lunghi (anche due o tre anni): non vale la pena affrontarlo, dunque, se il credito è abbastanza contenuto.
Il pignoramento mobiliare può essere utile se si sappia già, in anticipo, dell’esistenza di beni aggredibili che, se venduti, consentano di ricavare somme adeguate a soddisfare il credito.
Il pignoramento presso terzi, invece, è – generalmente – l’opzione migliore: si tratta, infatti, di pignorare il credito che un terzo ha nei confronti del debitore principale (ovviamente si deve conoscere l'esistenza di questo credito, il che, specie in casi come quello in esame, non è semplice).

Tornando al quesito, il consiglio è, in definitiva, di minacciare la controparte di un’esecuzione forzata e, se ancora non paga, procedere nel senso sopra indicato.
Trattandosi di esecuzione all’estero, in ongi caso, si consiglia caldamente, in questa fase, di farsi assistere da un professionista esperto in materia.

In ordine alla seconda domanda, la valutazione in ordine alla ragionevole durata del processo va condotta a posteriori, quando quest’ultimo si sia già concluso: infatti, la Legge “Pinto”, ovvero la n. 89/2001, che stabilisce il diritto al risarcimento nel caso di procedimento che si protragga oltre un determinato termine temporale, all’articolo 2 recita: “(…) 2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”.
Se dunque, il rinvio per la precisazione delle conclusioni, sommandosi alla fase precedente il giudizio nonché a quella successiva (compresa, cioè, all’emanazione della sentenza), determina il superamento del termine massimo di 3 anni, si potrà poi richiedere (se, beninteso, siano soddisfatti gli altri presupposti di legge per farlo) il risarcimento del danno.