Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8399 del 26 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario dovuto per la presenza di più parti e ciò anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione.

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