Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4229 del 23 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli effetti della riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello che definisce il giudizio con sentenza di diverso contenuto si estendono al capo relativo alle spese del precedente grado, che pertanto devono essere riliquidate o comunque rivalutate secondo le norme che regolano la soccombenza. E poiché la Suprema Corte, quando cassa senza rinvio, può liquidare le spese dei precedenti gradi di giudizio, così è da ritenere possa provvedere, pur se la controversia è definita nel merito, qualora il giudice di appello non si sia pronunciato sulle spese della sentenza riformata.

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