Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7057 del 21 dicembre 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Colui che sia intervenuto in un procedimento fra altre parti, non rimettendosi ai provvedimenti del giudice, ma facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo attiva posizione di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, al fine della regolamentazione delle spese, a prescindere da ogni questione sulla natura, sul titolo o sulla legittimitą dell'intervento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.