Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19880 del 29 settembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi, ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole.

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