Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 1005 del 17 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/12/2017).

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