Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 32394 del 11 dicembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.

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