Cassazione civile Sez. III sentenza n. 300 del 13 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di regolazione delle spese giudiziali, in caso di appello proposto dalla parte vittoriosa in primo grado nei confronti della parte soccombente, senza che sia avanzate specifiche censure alla sentenza di primo grado che riguardino la posizione di quest'ultima, è conforme all'art. 91 cod. proc. civ. la sentenza che condanni l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato, poiché il gravame proposto nei confronti di quest'ultimo va considerato inammissibile per carenza di interesse. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato "in parte qua" la decisione con cui il giudice di merito aveva condannato la parte appellante a rifondere le spese sostenute nel secondo grado di giudizio da uno degli appellati, posto che il gravame non conteneva doglianze concernenti la posizione di costui, né aveva ad oggetto domande che lo riguardassero e rispetto alle quali potesse essere considerato soccombente).

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