Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 29212 del 12 novembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1, ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalitą del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione di stabilire i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al professionista l'unilaterale potestą di indicare il compenso dovuto e fissare, cosģ, l'oggetto principale dell'obbligazione del proprio cliente.

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