Cassazione civile Sez. VI-2 sentenza n. 21205 del 19 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese processuali, i nuovi parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.In tali casi, pertanto, č dovuto al difensore anticipatario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto, il rimborso forfettario per spese generali, pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione.

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