Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1191 del 27 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorquando il giudice declina la propria competenza per valore, a favore di quella del giudice di competenza per valore superiore, chiudendo il processo davanti a sé, č tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente e, nella conseguente liquidazione, deve essere attribuito alla controversia, a questi soli fini esaminata, il valore massimo della competenza del giudice che declina la competenza, ai sensi del d.m. 8 aprile 2004, n. 127.

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