Cassazione civile Sez. I sentenza n. 293 del 10 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento per il riassetto contabile o amministrativo della societā per azioni previsto dall'art. 2409, c.c., la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che – partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della societā – le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, nč collegabile a comportamenti anteriori al processo, č legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, ma non puō avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della societā, che restano a carico dei soci denuncianti.

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