Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12758 del 18 ottobre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alle domande formulate dall'attore e dal convenuto, nonché dalle conclusioni precisate a verbale. Da ciò consegue che nel procedimento di divisione (nella specie, pregiudiziale rispetto ad un giudizio di esecuzione forzata) le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per gli atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento di una parte.

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