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Articolo 93 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Distrazione delle spese

Dispositivo dell'art. 93 Codice di procedura civile

Il difensore con procura può chiedere (1) che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate (2) (3).

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze (4), la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Note

(1) L'istituto della distrazione delle spese ha carattere generale e può trovare applicazione in tutti i procedimenti che si concludono con un provvedimento che comporta l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali. Inoltre, la legge non richiede alcuna forma specifica per l'istanza di distrazione che potrà esser spiegata in qualsiasi momento e anche in forma orale durante l'udienza.
(2) Con la presentazione dell'istanza il difensore assume una posizione simile a quella della parte. Nel momento poi in cui dovesse sorgere una controversia sulla distrazione diventa assume la veste vera e propria di parte.
(3) Con l'accoglimento dell'istanza di distrazione, il difensore diviene creditore diretto della controparte soccombente. Si tratta di un diritto di credito autonomo rispetto a quello preesistente nei confronti del proprio cliente, al quale si aggiunge. La pronuncia costituisce titolo esecutivo.
(4) In caso di omessa pronuncia da parte del giudice sulla domanda distrazione delle spese, il difensore dovrà attivarsi con il procedimento di correzione della sentenza di cui all'art. 288 del c.p.c.. Il giudice fissa con decreto, il quale deve essere notificato sia al difensore che al soccombente, l'udienza di comparizione delle parti, provvedendo sull'istanza con ordinanza, da annotarsi sull'originale del provvedimento.

Ratio Legis

La norma in esame detta una deroga al principio generale secondo il quale incombe sul cliente l'obbligo del compenso e del rimborso delle spese al proprio difensore, in quanto il difensore ha la possibilità di ottenere la condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio direttamente in suo favore. Tale eccezione è prevista dalla legge al fine di garantire al difensore il soddisfacimento del suo diritto di credito, attraverso il conseguimento diretto della somma dal soccombente.

Spiegazione dell'art. 93 Codice di procedura civile

Con lo strumento della distrazione, previsto da questa norma, il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna alle spese, dispone l’attribuzione a favore del difensore della parte vittoriosa ed a carico del soccombente delle spese anticipate e degli onorari non riscossi.
Costituisce questo un provvedimento del tutto autonomo e distinto da quello relativo alla condanna alle spese, anche se di fatto cumulato con esso, nel senso che il giudice pronuncia la condanna del soccombente alla refusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, ma nel contempo dispone la distrazione in favore del difensore di tutto o parte dell’importo.

Con il provvedimento di distrazione si realizza una deroga al principio generale secondo cui soggetti attivi e passivi del rimborso delle spese giudiziali sono le parti in lite, nonché al principio secondo cui il compenso al difensore è dovuto solo dal suo rappresentato o assistito.
Lo scopo di tale istituto viene individuato nel favorire anticipazioni di prestazioni professionali e pecuniarie da parte del procuratore, ma anche nell’intento di assicurare al difensore della parte vittoriosa maggiori garanzie di conseguire il proprio compenso.
In forza del provvedimento di distrazione, il difensore della parte vittoriosa consegue un diritto di credito esercitabile direttamente verso il soccombente e che si aggiunge, in via alternativa, alla situazione creditoria pur sempre sussistente nei riguardi del proprio cliente.
Il difensore, dunque, avrà sempre il diritto di rivolgersi al proprio cliente per la parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice, ovvero, malgrado tale distrazione, per ottenere l’intera somma dovuta, salvo, in quest’ultimo caso, il diritto del cliente vittorioso ad agire in ripetizione nei confronti della parte soccombente (previa revoca della distrazione ai sensi del secondo comma della norma in esame).

Per quanto concerne l’ambito applicativo della norma, seppure in essa si faccia soltanto riferimento alla “sentenza di condanna alle spese”, si ritiene che debba attribuirsi a tale istituto portata generale e che, pertanto, la distrazione possa essere disposta con provvedimento avente qualsiasi forma, purché rechi condanna alle spese.
Presupposti necessari per consentire al giudice di pronunciare la distrazione sono:
  1. una specifica istanza del difensore, il quale deve essere munito di procura non revocata.
  2. la dichiarazione del medesimo di aver anticipato le spese e di non aver percepito gli onorari;
  3. la soccombenza della controparte.
Corollari del presupposto di cui alla lettera a) sono:
  1. la domanda di distrazione non può più essere avanzata dal difensore nel momento in cui cessa l’incarico professionale, sia per revoca della procura che per rinuncia al mandato;
  2. poiché si presuppone un patrocinio di fiducia, la distrazione non può richiedersi nel caso di patrocinio a spese dello Stato.
Prevede espressamente l’art. 93 che il difensore, agendo in nome e per conto proprio, può chiedere la distrazione a proprio vantaggio dei compensi che gli spettano, mentre, agendo in nome proprio e per conto altrui, può chiedere anche la distrazione in favore degli altri difensori della parte vittoriosa (al riguardo in giurisprudenza è stato affermato che il difensore con procura può formulare richiesta di distrazione anche solo a vantaggio degli altri difensori).

Poiché il provvedimento di distrazione presuppone un’apposita domanda del difensore, esso non può essere pronunciato d’ufficio, neppure se dagli atti processuali risulti l’avvenuta anticipazione e la mancata riscossione delle competenze.
Per tale istanza vige il principio della libertà delle forme, non essendo richiesta alcuna modalità sacramentale; inoltre la dichiarazione di anticipazione e l’esistenza del rapporto tra il cliente e gli altri difensori è assistita da una presunzione di veridicità ed è insindacabile da parte del giudice.
Per quanto concerne il momento in cui l’istanza va proposta, va detto che per essa non sono previsti termini preclusivi, potendo essere proposta in qualunque momento del processo, anche in sede di precisazione delle conclusioni o verbalmente all’udienza di discussione.

Sono stati avanzati dei dubbi in ordine alla qualificazione giuridica del diritto di credito del difensore.
Da un lato si pone chi attribuisce una natura derivata al diritto del difensore, strettamente connesso con la posizione della parte assistita, con la conseguenza che se a questa non viene riconosciuta la refusione delle spese, non si può configurare alcun diritto del patrocinatore.
Dall’altro lato, invece, si colloca chi sostiene l’autonomia del diritto di credito del difensore, argomentando dal fatto che prima della emissione del provvedimento non sussiste alcun diritto al rimborso, diritto che sorge proprio con la sentenza con cui contestualmente si dispone la distrazione (il diritto verrebbe costituito ex novo in favore del difensore). La tesi dell’autonomia del credito prevale anche in giurisprudenza, escludendosi una ipotesi di cessione del credito dal cliente al difensore.

La natura originaria o derivata del credito dell’antistatario influisce sulla posizione processuale dal medesimo assunta; si afferma che il difensore istante in distrazione è l’unico soggetto legittimato ad impugnare il capo di pronuncia sulla distrazione in caso di rigetto dell’istanza o di omessa pronuncia sulla distrazione.
Deve tuttavia precisarsi che il provvedimento sulla distrazione, sebbene autonomo, è pur sempre condizionato alla soccombenza della controparte; da ciò ne consegue che, in caso di riforma o annullamento della sentenza che aveva concesso la distrazione, il difensore della parte già vittoriosa è tenuto alla restituzione delle somme versategli a tale titolo.

Si è detto prima che il provvedimento sulla distrazione si fonda sulla mera dichiarazione del difensore, insindacabile ad opera del giudice e senza un preventivo contraddittorio con la parte interessata.
Tuttavia, un controllo sulla corrispondenza al vero di quella dichiarazione è possibile, dopo l’adozione della pronuncia di distrazione, attraverso il procedimento di revoca, proponibile dalla parte vittoriosa, che dimostri di aver soddisfatto il credito per spese e competenze del proprio difensore.
Tale richiesta di revoca può avanzarsi fino a quando il distrattario non abbia ottenuto il rimborso, in quanto da quel momento la parte vittoriosa si potrà soltanto avvalere delle ordinarie azioni restitutorie.
Dal punto di vista procedurale, la revoca è modellata secondo lo schema della correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c.
I momenti in cui tale procedura si divide sono:
  1. ricorso;
  2. decreto di fissazione dell’udienza, che va notificato al difensore;
  3. ordinanza del giudice, che deve annotarsi sull’originale del provvedimento.
Una volta revocata la distrazione, rimane indubbiamente ferma la condanna del soccombente alla refusione di tutte le spese giudiziali in favore della parte vittoriosa.

Massime relative all'art. 93 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 8561/2021

La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/09/2015).

Cass. civ. n. 6481/2021

In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2018).

Cass. civ. n. 31687/2019

Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale.

Cass. civ. n. 31033/2019

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

Cass. civ. n. 30418/2019

La richiesta di distrazione delle spese non comporta la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, quale provvidenza posta a garanzia dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art 24 Cost., dovendo la rinuncia provenire, in modo certo ed univoco, dal titolare del beneficio e non dal suo difensore, che è privo di qualsiasi potere dispositivo in proposito, tanto che la predetta ammissione è insensibile all'eventuale revoca o rinuncia al mandato e, comunque, non ha ad oggetto solo i compensi al difensore, ma anche altre provvidenze (spese per gli ausiliari del giudice, prenotazione a debito del contributo unificato), considerato, peraltro, che l'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede specifiche ipotesi di revoca del beneficio, diverse dalla richiesta ex art. 93 c.p.c.

Cass. civ. n. 16244/2019

L'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori; tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda di distrazione avanzata in sede di legittimità dal difensore con riguardo all'attività prestata dal precedente difensore nei gradi di merito, nei quali la distrazione non risultava essere stata richiesta).

Cass. civ. n. 15030/2019

Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto.

Cass. civ. n. 8436/2019

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa.

Cass. civ. n. 30945/2018

In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente.

Cass. civ. n. 27397/2018

Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la richiesta di distrazione delle spese di merito a favore di altro difensore costituito nei precedenti gradi di giudizio, atteso che l'art. 93 c.p.c., delineando una fattispecie eccezionale e perciò insuscettibile di applicazione estensiva, prevede che la relativa statuizione sia adottata nella "stessa sentenza", ossia nella pronuncia conclusiva del grado contenente la condanna alle spese, oltre la quale non può operare la presunzione di veridicità del mancato pagamento basata sulla sola dichiarazione del difensore che le ha anticipate.

Cass. civ. n. 21281/2018

Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta; tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo.

Cass. civ. n. 26089/2014

In tema di spese processuali, il capo della sentenza che ne dispone la compensazione può essere impugnato dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a proporre impugnazione soltanto ove sorga controversia sulla concessione o meno della distrazione.

Cass. civ. n. 18564/2014

Il pagamento effettuato direttamente al difensore, non indicato come distrattario, delle spese processuali attribuite al lavoratore con una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo del lavoratore al rimborso, in quanto unico legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto.

Cass. civ. n. 1280/2014

La proponibilità dell'azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore per l'inadempimento degli obblighi inerenti alle funzioni svolte, per legge subordinata alla chiusura della procedura concorsuale o alla revoca del commissario, non è esclusa se quest'ultimo non possa più continuare a svolgere le proprie funzioni a causa dell'improseguibilità della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come accade nel caso in cui sia stata definitivamente dichiarata l'illegittimità del decreto di apertura.

Cass. civ. n. 8215/2013

In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.

Cass. civ. n. 2474/2012

L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.

Cass. civ. n. 1301/2012

In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.

Cass. civ. n. 20744/2011

In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione, che investa il capo della sentenza impugnata relativo alla distrazione delle spese, deve essere proposto nei confronti del difensore, che è parte della relativa controversia.

Cass. civ. n. 15346/2011

Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) debbono essere notificati all'uno e all'altro.

Cass. civ. n. 809/2011

In tema di spese giudiziali, il difensore della parte vittoriosa, a tutela del credito per gli onorari e le spese vantato quale difensore della parte vittoriosa nel giudizio, può proporre l'istanza di distrazione prevista dall'art. 93 c.p.c. nel processo stesso, sostituendosi alla parte difesa, mentre non può far valere il medesimo credito in un diverso giudizio, poiché tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non v'è alcun rapporto di diritto sostanziale.

Cass. civ. n. 9062/2010

L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.

Cass. civ. n. 21070/2009

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa.

Cass. civ. n. 20547/2009

In materia di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale abbia chiesto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, è titolare di un diritto proprio ed autonomo nei confronti della parte soccombente. Ne consegue che, qualora il giudice abbia omesso di provvedere sulla richiesta del difensore, come prescritto dalla citata norma, quest'ultimo è legittimato a proporre ricorso nei confronti della parte soccombente, che è legittimata passivamente nel giudizio relativo alla mancata distrazione.

Cass. civ. n. 15745/2009

In tema di spese giudiziali, quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione delle stesse soltanto il difensore può assumere la qualità di parte, non avendo il suo rappresentato alcun interesse e, quindi, legittimazione all'impugnazione, posto che quest'ultimo è comunque obbligato al pagamento degli onorari e delle spese anticipate dal difensore medesimo, e che la denuncia di distrazione non passa in giudicato nei confronti del rappresentato medesimo, il quale può pur sempre avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 93, comma secondo, c.p.c.

Cass. civ. n. 27041/2008

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c. ), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente ; ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari.

Cass. civ. n. 8085/2006

La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese.

Cass. civ. n. 412/2006

La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o — come nella specie — in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del novum nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla.

Cass. civ. n. 17134/2005

Il credito azionato «in executivis» dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, tale diritto non può essere azionato sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice del lavoro e, se esercitato sulla scorta di questo solo provvedimento, si fonda, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente, con la conseguente rilevabilità d'ufficio di tale circostanza, senza che si configuri violazione del principio stabilito dall'art. 112 c.p.c.

Cass. civ. n. 11746/2004

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.

Cass. civ. n. 11370/2004

La legittimazione a proporre impugnazione in relazione all'entità della liquidazione delle spese spetta unicamente alla parte rappresentata e non anche al difensore che ne abbia a suo tempo chiesto l'attribuzione, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso con liquidazione in favore della parte ricorrente di un maggior importo per diritti o onorari rispetto a quanto previsto dalla sentenza impugnata, tale importo deve essere attribuito alla parte personalmente non al suo procuratore dell'epoca.

Cass. civ. n. 13752/2002

Nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.

Cass. civ. n. 2736/2002

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non è configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, invece, un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 93 stesso codice, suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell'impugnazione, in parte qua, della sentenza viziata (nella specie, trattandosi di omissione da parte del giudice d'appello, mediante ricorso per cassazione, proponibile dallo stesso difensore).

Cass. civ. n. 15571/2001

In materia di spese giudiziali, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, il difensore distrattario, legittimato passivo per il capo della distrazione, è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente e tale restituzione va disposta dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice del rinvio, ed è il solo legittimato ad impugnare la sentenza per il capo relativo alla restituzione.

Cass. civ. n. 9097/2000

La parte costituitasi con difensore munito di procura, non è legittimata ad impugnare la sentenza che abbia rigettato ovvero omesso di esaminare l'istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal difensore (che è al riguardo l'unico legittimato all'impugnazione) ma è legittimata a dolersi del provvedimento di distrazione per quanto concerne gli importi liquidati dal giudice, onde rimuovere il pregiudizio costituito dall'esposizione al rischio che il difensore distrattario nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitagli, richieda a lui il pagamento invece che alla parte soccombente.

Cass. civ. n. 3879/2000

L'istituto della distrazione delle spese processuali a favore del difensore antistatario ha carattere generale e può perciò trovare applicazione non solo nei procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna nei confronti della parte soccombente, secondo la letterale formulazione dell'art. 93 c.p.c., ma in qualsiasi procedimento che comporti l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, quale che sia il criterio al quale si informa la disciplina delle spese anticipate dal difensore e degli onorari non riscossi; tale istituto opera, pertanto, anche nel processo di esecuzione, dove il giudice, determinate le spese del processo esecutivo, deve disporre il pagamento in favore del difensore del creditore che abbia dichiarato di averle anticipate.

Cass. civ. n. 8458/1995

Il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo; egli pertanto è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.

Cass. civ. n. 9994/1992

Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per intervenuta rinuncia, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, atteso che la disposizione dell'art. 85 c.p.c. prevede l'inefficacia della revoca e della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore solo nei confronti della controparte, mentre nei rapporti interni, soccorrendo la disciplina del mandato, la rinuncia ha effetto come qualsiasi dichiarazione ricettizia, dal momento in cui essa sia stata comunicata al mandante.

Cass. civ. n. 3249/1990

Nel caso in cui il resistente, vittorioso nel giudizio di cassazione, abbia nel controricorso conferito la procura ad un avvocato e ad un procuratore legale, entrambi firmatari del controricorso, la richiesta distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), non può essere disposta né a favore del procuratore, in quanto privo di ius postulandi in sede di legittimità, né a favore dell'avvocato, ove non sia possibile stabilire quale sia stata da parte sua la quota degli esborsi e delle mancate riscossioni.

Cass. civ. n. 2728/1986

Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza con la quale sia stata disposta la condanna del soccombente — in favore del difensore dichiaratosi antistatario — al pagamento delle spese e degli onorari, facendo in tal modo sorgere un rapporto diretto tra la stessa parte soccombente e l'avvocato distrattario, quest'ultimo — che comunque non è legittimato ad impugnare in proprio la sentenza per il merito o per omessa od erronea pronuncia sulle spese — può essere condannato a restituire le somme corrispostegli dal soccombente, risultato vincitore all'esito del giudizio di rinvio, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo possa convenire in un autonomo giudizio il difensore medesimo promuovendo una azione di indebito oggettivo.

Cass. civ. n. 1580/1986

Il difensore munito di procura, che abbia chiesto ed ottenuto il provvedimento di distrazione, è titolare di un diritto autonomo nei confronti della parte a cui carico sono state poste le spese del giudizio. Egli, è, pertanto, personalmente obbligato alla restituzione di quanto ha ricevuto in esecuzione — volontaria o coattiva — della sentenza successivamente annullata ed è, perciò stesso, passivamente legittimato nel giudizio di rinvio per la domanda di ripetizione d'indebito oggettivo proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento, trovando tale azione il suo immediato fondamento nella pronuncia di cassazione, che rende priva di causa giuridica l'attribuzione patrimoniale conseguita dal difensore.

Cass. civ. n. 1907/1984

Ai fini della pronuncia sulla distrazione delle spese, l'art. 93 c.p.c., ove la parte abbia avuto più difensori, non richiede necessariamente la concorrenza, quale cobeneficiario della distrazione stessa, del procuratore costituito con gli altri difensori, richiedendo, invece, soltanto che vi sia stata esposizione di uno o più di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioè se non ne sia egli il beneficiario.

Cass. civ. n. 388/1984

Sebbene il difensore distrattario non sia parte in sede di impugnazione allorché non sorge specifica controversia sul diritto all'avvenuta distrazione delle spese giudiziali, tuttavia, ove la sentenza del merito, che abbia pronunciato quella distrazione, venga, per profili non attinenti a questa, cassata a termini dell'art. 383 c.p.c., nel giudizio di rinvio legittimato passivo della domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. in ordine alle spese già attribuitegli è il suddetto difensore distrattario, stante il diretto rapporto creato tra lui e il soccombente dalla sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 267/1984

Il sistema del patrocinio a spese dello Stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, è incompatibile con l'istituto della distrazione delle spese previste dall'art. 93 c.p.c., il quale eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda. Pertanto l'eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l'onorario (avvocato distrattario), costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, senza che sia rilevante l'anteriorità o meno del decreto sull'ammissione a siffatto patrocinio. Tale richiesta non può pertanto essere essa stessa oggetto di rinunzia al fine di rimuovere la preclusione, poiché l'avvenuta attestazione della situazione suddetta, almeno con riferimento alle spese fino ad allora sostenute, equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per l'attribuzione del beneficio con conseguente materiale impossibilità della loro ricostituzione ex post.

Cass. civ. n. 1535/1982

Per l'esperibilità dell'azione di recupero, a carico della persona ammessa al gratuito patrocinio, delle tasse e dei diritti ripetibili è sufficiente, a norma dell'art. 37 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, che alla parte ammessa al beneficio sia stato riconosciuto, con sentenza o transazione, il diritto ad ottenere almeno il sestuplo delle tasse predette, ma non è necessario che tale diritto sia stato concretamente realizzato con la riscossione della relativa somma.

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Consulenze legali
relative all'articolo 93 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

N. C. chiede
mercoledì 14/12/2022 - Calabria
“salve.
Sono soccombente in una sentenza della corte d'appello per una causa su una lite immobiliare.
L'avvocato di controparte si è dichiarato antistatario ed è stato così riconosciuto nella sentenza di Appello
La sentenza di appello annulla la sentenza del tribunale a me favorevole e stabilisce le spese separate e distinte per i due gradi di giudizio.
L'avvocato di controparte mi chiede dunque le spese legali liquidate dalla Corte che comprendono pero' anche le spese del primo grado di giudizio del tribunale nella cui sentenza a me favorevole non risulta che lo stesso avvocato era stato riconosciuto antistatario.
Poiché ho letto giurisprudenza che dice che la condizione di antistario vale per il singolo grado di giudizio vi chiedo di sapere se all'avvocato di controparte devo pagare sia le spese di appello che quelle del tribunale anche se in tribunale non c'era le condizioni di antistatario; o gli toccano solo le spese di appello
grazie”
Consulenza legale i 23/12/2022
La lettura della sentenza di appello - non esaminata in occasione della precedente consulenza resa sulla medesima vicenda - ha permesso di appurare che la Corte, nel riformare la pronuncia del Tribunale, ha condannato chi pone il quesito al pagamento delle spese sia del primo sia del secondo grado, disponendo per entrambe la distrazione in favore dell’avvocato antistatario.
Ora, nel precedente parere avevamo ricordato che, per la giurisprudenza della Cassazione, “la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo” (Sez. VI - 1 Civ., ordinanza 18/06/2019, n. 16244).
Tuttavia, allo stato, in base alla sentenza di appello le spese vanno corrisposte all'antistatario.
Ora, non è chiaro se nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado controparte avesse effettivamente chiesto la distrazione delle spese, poiché ciò non si evince dalle due sentenze.
Quanto al rimedio, è vero che la Suprema Corte ha affermato che “in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali” (Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza 27/11/2019, n. 31033): tuttavia, non viene affermato il contrario, ovvero che si possa utilizzare lo strumento della correzione di errore materiale laddove il giudice abbia disposto la distrazione non richiesta.

N. C. chiede
martedì 01/11/2022 - Calabria
“Salve. Sono soccombente in una sentenza di appello.
L'avvocato di parte vittoriosa è stato dichiarato antistatario in sentenza di appello e non in primo grado.
1) Può l'avvocato di parte vincente rivalersi direttamente su di me anche per il primo grado?
2) Poiché la parte vincente è un privato e non ha partita IVA devo rimborsargli solo la quota onorario stabilita dal Giudice senza IVA ? O ci sarà sempre una fattura da parte dell'avvocato di parte vincente ?
3) E' chiaro che se tra l'avvocato e parte vincente cioè il proprio cliente c'è stato il pagamento, l'avvocato percepirà un onorario doppio! Come si fa a verificare che tra i due non c'e' stata fatturazione pregressa? Posso fare richiesta alla corte d'appello per verificare la correttezza della domanda ex art. 93 c.p.c. ?
4) Posso fare una procedura di errore materiale ex art. 287/288 per chiedere alla corte di ripartire le spese dato che in primo grado ho vinto io ed in secondo ha vinto controparte ?”
Consulenza legale i 11/11/2022
L’istituto della distrazione delle spese, previsto dall’art. 93 del c.p.c., consente al difensore munito di procura di chiedere al giudice di “distrarre”, appunto, in proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. La distrazione comporta che il difensore, cosiddetto antistatario, possa agire in proprio nei confronti della controparte condannata alle spese al fine di ottenere il pagamento di onorari e spese liquidati in sentenza.
Fatta questa brevissima premessa, rispondiamo alle domande formulate nel quesito nel medesimo ordine in cui sono state poste.

Quanto al primo interrogativo, la Cassazione (Sez. VI - 1 Civ., ordinanza 18/06/2019, n. 16244), ha espressamente affermato che “la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo”.
Pertanto, se la distrazione delle spese non è stata chiesta e disposta in primo grado, non può essere chiesta e disposta in appello anche con riferimento al primo grado.

Con riferimento alla seconda domanda, sempre la Suprema Corte ha stabilito che “l'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 13/09/2018, n. 22279). Tuttavia, ciò non vale nel nostro caso, poiché la parte vittoriosa non risulta essere soggetto passivo IVA.

Passiamo ai quesiti di cui al n. 3). Occorre subito chiarire che l’eventualità che la controparte abbia già pagato in tutto o in parte gli onorari al proprio difensore è questione distinta rispetto alla liquidazione delle spese contenuta nella sentenza e anche rispetto alla eventuale distrazione di queste ultime in favore dell’avvocato antistatario.
Come ha ribadito più volte la Cassazione, infatti,“in tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio” (Cass. Civ., Sez. VI - 2, ordinanza 17/10/2018, n. 25992).
Né è possibile verificare e in ipotesi contestare la “correttezza” della domanda di distrazione delle spese.
Sul punto la giurisprudenza è chiarissima.
Ad esempio, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 01/10/2009, n. 21070: “in tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa”.
Particolarmente esplicativa è una pronuncia meno recente (Cass. Civ., 05/08/1981, n. 4889), secondo cui “per disporre la distrazione delle spese di giudizio è sufficiente che il procuratore della parte vittoriosa dichiari di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero di detta dichiarazione; pertanto, il soccombente non può opporsi, per difetto di interesse, al provvedimento di distrazione, invocando la rinunzia agli onorari da parte del difensore distrattario nei confronti del suo cliente, non riguardando la liquidazione giudiziaria onorari effettivamente pagati, ma onorari astrattamente corrispondenti all'oggettiva entità della prestazione professionale svolta”.

Anche la risposta all’ultimo quesito, il n. 4, è negativa.
Infatti la contestazione del capo della sentenza relativo alle spese richiede un’impugnazione, nei limiti in cui sia (ancora) consentita; la quantificazione e la ripartizione tra le parti delle spese di giudizio non rientrano affatto tra le “omissioni” e gli “errori materiali o di calcolo” previsti dall’art. 287 del c.p.c. come motivi di correzione della sentenza.