Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14742 del 26 giugno 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciō indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell'amministratore di condominio, tant'č vero che mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all'art. 1129 c.c.-, avendo sostanzialmente natura cautelare e tale da non pregiudicare il diritto dell'amministratore-non č ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in quanto dotata dei caratteri della definitivitā e della decisorietā, č impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost.

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