Cassazione civile Sez. III sentenza n. 406 del 11 gennaio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella fase di impugnazione delle sentenze emesse in controversie aventi ad oggetto richiesta di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli, promosse dal danneggiato soccombente sia contro il conducente sia contro il proprietario, rispettivamente ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 2054 c.c., tra la causa proposta contro il conducente e quella proposta contro il proprietario, anche se non è configurabile un rapporto di inscindibilità, può esistere un rapporto di dipendenza tra le stesse, con la conseguenza che, in tali ipotesi, in mancanza della dimostrazione dell'avvenuta impugnazione rivolta contro entrambe le parti indicate, il giudice di appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte della causa pregiudiziale dipendente. (Nella specie la S.C, pur affermando il riportato principio, ha ritenuto che, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello incidentale, perché tardivamente proposto, e non essendo stato il punto oggetto di impugnazione, la ricorrente non aveva interesse processuale alla censura con cui aveva sostenuto la mancanza di integrazione del contraddittorio relativamente a tale sua impugnazione inammissibile).

(massima n. 2)

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi.

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