Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 19014 del 11 settembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice del merito che, all'esito di un ulteriore giudizio di rinvio, aveva tenuto conto, nella determinazione delle spese di lite, del valore della controversia in base al disputatum e al decisum come evolutisi nel corso dell'intero processo e, pertanto, pretermettendo il valore iniziale della controversia, aveva considerato, per la liquidazione delle spese del primo giudizio di rinvio, che questo era stato circoscritto alla sola pretesa del riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla prestazione previdenziale già corrisposta all'assicurata, mentre, in riferimento ai successivi giudizi, di cassazione e di rinvio, aveva considerato che l'oggetto della controversia riguardava esclusivamente le spese di lite contestate).

(massima n. 2)

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa.

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