Cassazione civile Sez. VI-lav. sentenza n. 16434 del 18 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La condanna al pagamento delle spese processuali comprende anche le spese conseguenti alla sentenza di primo grado - la quale, pertanto, costituisce titolo esecutivo non soltanto per le somme liquidate, ma anche per le spese successive e necessarie per la realizzazione della volontą in essa espressa - per cui esse devono essere liquidate dal giudice di prime cure o, in mancanza, da quello di appello.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.