Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4686 del 16 aprile 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di rinvio al quale la causa sia stata rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, con la conseguenza che la parte, vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese, in favore dell'altra parte, anche per il grado di cassazione.

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