Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1115 del 24 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di inesistenza della procura ad litem, l'attivitā del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attivitā processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilitā e, conseguentemente, č ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di nullitā o di invaliditā della procura ad litem, non č ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attivitā processuale č provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, č tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

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