Cassazione civile Sez. II sentenza n. 24757 del 24 novembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il difensore abbia assistito in giudizio una pluralitā di parti deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche;in tal caso soltanto č consentita una distinta liquidazione per ciascuna delle parti.

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