Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5955 del 1 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Dal combinato disposto degli artt. 83, 91, 92 e 365 c.p.c. si desume che il difensore senza procura č parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilitą del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimitą.

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