Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15005 del 21 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In ipotesi di cassazione di una sentenza – ivi compresa dunque la statuizione sulle spese – con rinvio, il giudice di questa successiva fase del processo deve provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza, da rapportare unitariamente all'esito finale della causa.

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