Cassazione civile Sez. I sentenza n. 197 del 8 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese giudiziali, dal combinato disposto degli artt. 1 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e 91 c.p.c. discende che la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alla domanda contenuta nell'atto di citazione o nelle conclusioni precisate a verbale. Da ciò consegue che anche nell'ipotesi in cui più giudizi, per qualche motivo connessi, siano riuniti in un unico giudizio la liquidazione delle spese va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza. Ulteriore conseguenza è che ai sensi dell'art. 1 del richiamato D.M. ciascun avvocato difensore ha diritto a percepire gli onorari per le prestazioni professionali eseguite e, se antistatario, al rimborso delle spese anticipate.

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