Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 27758 del 22 novembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di liquidazione dei compensi al c.t.u., poiché tanto il provvedimento di anticipazione quanto quello di liquidazione finale emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui questi è nominato, la parte che ha anticipato il compenso non può promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme ad essa spettanti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede, eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitarne la restituzione dalle altre parti.

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