Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21267 del 10 ottobre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di trasferimento dell'azione civile nel processo penale, per effetto della costituzione di parte civile, la competenza a provvedere sulle spese del procedimento civile estinto spetta inderogabilmente al giudice penale.

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